ecco la bozza del DDL nella parte che riguarda i segretari comunali

“Con riferimento alla dirigenza degli enti locali: coordinamento con il processo di riordino istituzionale avviato con l’attuazione della legge n. 7 aprile 2014, n. 56; gestione associata nei comuni di minore dimensione, reclutamento unitario con riferimento territoriale provinciale o di area vasta; previsione del dirigente apicale dell’ente, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa; obbligo per gli enti, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia, delle città metropolitane e delle province, di attingere al ruolo unico per l’affidamento della funzione di direzione apicale; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; istituzione del ruolo unico della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante concorso o corso–concorso; inserimento in esso, in sede di prima applicazione, di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con possibilità per gli stessi di optare in alternativa per il trasferimento in mobilità presso un ente locale, nonché di coloro che hanno svolto le funzioni di direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel quinquennio antecedente alla dell’entrata in vigore del decreto legislativo e in possesso del diploma di laurea; definizione e disciplina degli obblighi di formazione permanente degli iscritti al ruolo; istituzione di una commissione paritetica, formata con il coinvolgimento dell’Associazione nazionale dei comuni italiani – ANCI e dell’Unione delle province italiane – UPI, per la tenuta del ruolo, la gestione delle procedure di accesso al ruolo e la preselezione dei candidati agli incarichi; definizione, per ciascun incarico di direzione apicale, dei requisiti necessari tenendo conto della complessità organizzativa e delle dimensioni demografiche dell’ente; incidenza della valutazione del rendimento sul conferimento degli incarichi stessi; loro conferimento mediante procedura con avviso pubblico, con preselezione da parte della suddetta commissione paritetica, di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti; disciplina dei dirigenti apicali privi di incarico analoga a quanto previsto per i dirigenti statali; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.”

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto