Tratto da: Ministero Interno
Le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze consiliari.
(Parere n.13622 del 27/4/2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere del sindaco del comune … che ha segnalato di aver ricevuto tre richieste, da parte dei gruppi consiliari di minoranza, di convocazione del consiglio comunale ai sensi dell’art.39, comma 2, del TUOEL e dell’art.11, comma 4, dello statuto comunale, inserendo, quali punti all’ordine del giorno, interrogazioni e mozioni. Il primo cittadino ha precisato che il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, all’articolo 46, prevede, con riferimento alle interrogazioni, il diritto dei consiglieri di presentare istanze conoscitive nei confronti del sindaco che è tenuto a rispondere entro 20 giorni dalla presentazione dell’interrogazione. Il rappresentante dell’ente locale ha chiesto se la discussione delle interrogazioni possa non seguire quanto prescritto dall’art.39 del d.lgs. n.267/2000 e se la reiterazione delle richieste inoltrate dai consiglieri possa assumere un carattere strumentale dell’istituto dell’interrogazione ove emerga un intento ostruzionistico. Si osserva in via generale che, per quanto riguarda la sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione dell’assemblea, la giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte n.268/1996). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, si deduce che le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del consiglio. Nel caso in esame, si evidenzia che esaminate le richieste dei consiglieri di convocazione del consiglio sembra che le stesse siano state formulate solo ai sensi dell’articolo 11, comma 4, dello statuto dell’ente che non fa alcun riferimento all’articolo 39 del TUOEL, sebbene la formulazione della norma sia analoga a quella contenuta nel predetto articolo 39. Il sindaco dovrà, quindi, seguire quanto previsto dall’articolo 11 dello statuto che al comma 4 prescrive che “La convocazione del Consiglio e la redazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa, su iniziativa del Sindaco e di un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti”. Lo statuto, all’articolo 17, dispone che i consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e quanto alle modalità ed alle forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali ne rinvia la disciplina al regolamento del consiglio comunale. In merito, il sindaco dovrà attenersi a quanto prescritto dall’articolo 46 del regolamento che, al comma 3, stabilisce che sia il consigliere, nel presentare un’interrogazione, a richiedere se intenda avere una risposta scritta o la convocazione del consiglio; nel caso in questione non è stata chiesta la risposta scritta e il sindaco è tenuto a fissare la seduta per la risposta alla interrogazione nella prima seduta utile del consiglio comunale.

