25/01/2023 – Manovra 2023: una pioggia di fondi settoriali per gli enti locali

Somme limitate ed a pioggia e per acquisirle ed attivarle occorrerà attendere i decreti di riparto

Come sempre, la legge di bilancio contiene numerose norme che prevedono l’erogazione a comuni, province e città metropolitane di risorse vincolate nella destinazione, in spregio al dettato della Costituzione ed al consolidato insegnamento della Consulta.

Spulciando i 903 commi dell’art. 1 della l 297/2022 si trova davvero di tutto. Andando per ordine di numerazione, al comma 362 ci si imbatte nel Fondo per le periferie inclusive, che stanzia 10 milioni per l’anno 2023 a favore dei comuni con più di 300mila abitanti per favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastare i fenomeni di marginalizzazione delle aree periferiche urbane.

Ai commi 434 e 450 si trovano altri due fondi, affini ma diversi: il primo destina 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 a finanziare in via sperimentale nelle città metropolitane il reddito alimentare inteso come misura di contrasto allo spreco e di sostegno alle fasce più deboli; il secondo distribuirà tramite i comuni 500 milioni per l’anno 2023 finalizzati all’acquisito di generi di prima necessità per soggetti con Isee inferiore a 15.000 euro.

Il comma 479 prevede un Fondo per la realizzazione di ciclovie urbane intermodali (2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025); mentre al comma 560 troviamo una dote da 1 milione per effettuare una ricognizione strutture scolastiche dimesse.

Al comma 607 fa la sua comparsa il Fondo destinato ai piccoli comuni a vocazione turistica (10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025), mentre il comma 776 si dedica al potenziamento della sicurezza urbana istituendo un nuovo Fondo da 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 780 si inventa un altro Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026), che si aggiunge a quello già creato dall’art. 31-bis, comma 5, del dl 152/2021 presso il Dipartimento della funzione pubblica e inizialmente destinato alle assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni ma che la stessa manovra consente di utilizzare anche per pagare lo stipendio dei segretari dei piccoli comuni e, appunto, ad assistenza tecnica Pnrr. 

Ciò che colpisce è l’estrema eterogeneità di queste misure, tante piccole mance che difficilmente possono essere ricondotte ad un disegno programmatico. Anche perché tute le norme istitutive demandano il riparto a successivi provvedimenti, per cui, in tutti i casi, le relative assegnazioni potranno essere previste a bilancio solo con variazione a seguito dell’approvazione del riparto )magari dopo mesi e qualche ricorso). 

Rimane sullo sfondo, ormai dimenticato, l’art. 119 Cost., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che vieterebbe allo Stato di trasferire agli enti territoriali risorse vincolate al di fuori di casi limitati e soprattutto senza un preciso ancoraggio alle competenze per materia ad esso spettanti. Al contrario, è sempre più evidente che la previsione di meccanismi di finanziamento imperniati su strumenti governati in toto a livello centrale (quali i trasferimenti erariali condizionati) consente di recuperare ampi spazi di consenso alla politica nazionale e riporta in auge il vecchio, ma ancora in gran parte attuale modello di finanza derivata, di cui la Consulta ha più volte sostenuto e auspicato, in termini generali, il (tendenziale) superamento

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