23/01/2023 – Sulla portata e sui presupposti degli interventi edilizi ampliativi previsti dalla legislazione della Regione Lazio

Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Legge regionale – Interventi edilizi ampliativi – Misura premiale – Interpretazione

L’art. 1 della legge regionale del Lazio n. 7 del 2017, così come l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011 di cui costituisce attuazione, è norma eccezionale e derogatoria; pertanto, gli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche col riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale misura premiale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e non possono essere consentiti al di fuori dei casi e delle ipotesi espressamente previsti dalla legge stessa (1).

Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Legge regionale – Interventi edilizi ampliativi – Misura premiale – Presupposti

L’art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale del Lazio n. 7 del 2017 subordina l’assentibilità degli interventi previsti dalla legge stessa al conseguimento delle finalità di interesse pubblico da essa contemplate. Pertanto, gli interventi su edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati sono consentiti a condizione che, attraverso gli interventi edilizi stessi, si concorra alla riqualificazione di aree urbane degradate o di aree produttive, dovendosi escludere ogni generalizzata liberalizzazione degli interventi edilizi ampliativi degli edifici esistenti ove non connessi al perseguimento delle finalità previste dalla legge (2).

(1) Non risultano precedenti in termini.

(2) Non risultano precedenti in termini.

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