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Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 9 del 13 gennaio 2023

Con la sentenza impugnata la Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, ha condannato per complessivi euro 2.796.597,91 i Sig.ri ….per il danno da disservizio asseritamente cagionato al Comune di Roma Capitale, conseguente alle condotte illecite poste in essere nell’ambito delle vicende relative al presunto asservimento di interi settori dell’amministrazione comunale romana ad interessi privati emerse per effetto della relazione dei lavori della Commissione di Accesso su Roma Capitale istituita dal Prefetto Gabrielli e dell’indagine penale denominata “Mondo di Mezzo”.

La sentenza impugnata dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari formulate dalla difese dei convenuti, odierni appellanti, ha ritenuto, invece, sussistente la voce di danno, pari ad € 1.864.398,61, corrispondente al maggior costo affrontato dall’apparato burocratico comunale per il ripristino dell’efficienza perduta, in quanto diretta conseguenza dell’aumento della mole di lavoro previsto per i singoli uffici per poter evadere le istanze prodotte dalle autorità giudiziarie o da altri organi di inchiesta, alle quali si è fatto fronte con il riconoscimento al personale impiegato di ore di straordinario che hanno determinato un aumento del costo del personale.

Pertanto, la Sezione regionale laziale è giunta alla statuizione di condanna non in base ad una valutazione equitativa bensì in presenza di un dato probatorio ritenuto attendibile, come attentamente evidenziato nelle proprie conclusioni dalla Procura Generale.

Con riferimento al quantum la Corte d’appaello, ritiene che alla luce del petitum formulato dalla Procura regionale – limitato alle sole ore di straordinario riconosciute al personale impiegato ed all’aumento del costo di personale conseguente agli eventi sopra indicati – ed alla luce dei dati prodotti in giudizio, non vi sia spazio né per un’ulteriore richiesta istruttoria, né per una condanna in via equitativa.

Con riferimento agli altri elementi appaiono pienamente fondate le contestazioni formulate dalla difesa sia in relazione all’estrema genericità del dato riportato che con riferimento all’impossibilità, alla luce della richiesta risarcitoria formulata, di computare nell’alveo del danno risarcibile l’attività svolta nel corso delle ore di lavoro ordinario.

La Corte quindi accoglie parzialmente gli appelli di….e, per l’effetto, ridetermina in € 84.008,50 l’importo della condanna

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