19/01/2023 – Corte dei Conti Puglia, del. 163/2022 – Ricalcolo fondo risorse decentrate e limite del salario accessorio

l sindaco di un comune ha formulato un’articolata richiesta di parere in materia di ricalcolo del fondo risorse decentrate relativo a varie annualità. In particolare, i quesiti avanzati attengono:

  • alla possibilità di procedere al controllo e ricalcolo dei fondi risorse decentrate, di cui all’art. 67 del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, per gli esercizi finanziari 2018-2020;
  • alla destinazione delle economie rinvenute ai sensi del punto precedente alla parte variabile del medesimo fondo al momento della nuova costituzione ex art. 68, c. 1, ultimo periodo;
  • ai riflessi delle operazioni di cui sopra sul limite di cui all’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 163/2022, depositata il 19 dicembre 2022, hanno preliminarmente evidenziato che i primi due punti della richiesta dell’ente sono da ritenersi inammissibili, in quanto, essendo disciplinati della contrattazione collettiva di settore, non sono riconducibili nell’alveo della contabilità pubblica, ed un loro esame determinerebbe un’evidente interferenza con l’attività dell’Aran, organo istituzionalmente preposto alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico.

Passando all’esame del terzo quesito, la Corte ricorda che l’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017 prevede che “(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (…) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”.

Nella deliberazione in commento, si precisa che, per costante giurisprudenza contabile, nella determinazione della consistenza massima dei fondi in esame rientrano, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dagli enti e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate; il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda, infatti, tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico dei bilanci dei singoli enti (in tal senso, Corte dei conti, Sez. reg. contr. per l’Emilia-Romagna, del. n. 37/2021).

I magistrati contabili della Liguria evidenziano, pertanto che “qualora l’importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l’ente possa determinare il nuovo importo-base in modo corretto (…). A contrario, l’ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell’errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame.”

Ciò premesso, a parere della Corte, l’ente nel procedere al ricalcolo del fondo dovrà, quale imprescindibile condizione, comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che abbia causato una errata stima del relativo fondo.

 

Leggi la deliberazione

CC 163-2022 Puglia

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