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Tar Toscana, Sez. I, 17/01/2022, n.32

Con riferimento all’impugnazione degli atti di una procedura di selezione indetta da società pubblica deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro.

Così stabilisce Tar Toscana, Sez. I, 17/01/2022, n.32:

Sulle orme degli orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329), un’ormai pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 432; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 25 maggio 2015, n. 7424; T.A.R. Umbria, 29 gennaio 2014, n. 83) ha, infatti, attribuito alla cognizione dell’A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro e non del Giudice amministrativo le azioni giurisdizionali relative alla contestazione degli atti finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come società per azioni a totale partecipazione pubblica; appare pertanto, del tutto sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente sostenuto da una giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione: “ferma la regola generale della competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la residuale ed eccezionale competenza del Giudice amministrativo in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001, sussiste solo nel caso in cui le procedure in questione siano poste in essere da una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del citato decreto.

Nel caso di specie, la resistente ………….., non è annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato D.lgs. 165/2001, trattandosi invece di una società di capitali, benché interamente pubblica.

Come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. SS.UU., 22 dicembre 2011, n. 28329) “la riserva della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni” o comunque di capitali, come nel caso di specie.

In base all’art. 63 D.lgs. n. 165/2001, le controversie che possano insorgere in tale ambito restano devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 432).

Del resto si tratta di soluzione sostanzialmente recepita, sul piano normativo, dalla previsione di cui all’art. 19, 4° comma del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (t.u. in materia di società a partecipazione pubblica) che ha fatto espressamente salva “la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, così sostanzialmente non innovando il criterio di riparto di giurisdizione utilizzato dalla giurisprudenza sopra richiamata.

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