Print Friendly, PDF & Email

La Corte dei Conti Veneto con delibera n.5/2022 riconosce alla Unioni la possibilità di incrementare il fondo del salario accessorio nel caso in cui dispongano di un potenziamento dell’organico grazie alla cessione degli spazi assunzionali dei comuni aderenti .

…..

Tanto premesso, quindi, l’istanza conclude formulando due  puntuali quesiti, il primo concernente la possibilità di considerare l’eventuale maggior spesa derivante da incremento di personale a valere sugli spazi ceduti dai comuni, calcolati in applicazione degli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020, non rilevante – come previsto dall’art. 7 del medesimo D.M. per i comuni – ai fini della verifica del rispetto dei vincoli specifici di spesa propria ai sensi del co. 562 della legge n. 296/2006; ed il secondo relativo alla applicabilità anche all’Unione di comuni della disposizione – di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 – che consente l’adeguamento del valore medio pro-capite del fondo del personale, riferito all’anno 2018, in presenza di incremento di personale per effetto di assunzioni effettuate direttamente dall’Unione, a valere sulle capacità assunzionali cedute dai Comuni ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Tuel.

……

Pertanto, relativamente ad entrambi i quesiti, si ritiene che l’Unione di Comuni abbia, ad oggi, a disposizione ancora i due strumenti per procedere alle assunzioni di personale: 

· da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri ed applicando la consueta regola del turnover al 100%, ex comma 229 della legge 208/2015, senza alcun adeguamento del limite del trattamento accessorio;

· dall’altra può avvalersi – seppur assumendo direttamente – di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni “virtuosi” (così come definiti in base alla “nuova” normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica.  In questo caso – in cui il beneficio (o, per così dire, il “bonus assunzionale”) transita dal Comune all’Unione – verranno assunte dall’Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019).

Torna in alto