26/01/2022 – Corte dei Conti Puglia del. 6/2022 – Limiti accessorio titolare di P.O.

Un sindaco di un comune capofila di un Ambito Territoriale Sociale ha chiesto un parere in merito ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per la P.O. responsabile del Piano Sociale di Zona. In particolare, è stato chiesto se la spesa per retribuzione di posizione e di risultato di tale P.O. rientri nei citati limiti tenuto conto che “andrebbe posta a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona, provenienti da fondi ministeriali, regionali o comunali (quote di cofinanziamento dei comuni associati).”

La Corte dei Conti, sez. contr. della Puglia, con la delibera 6/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 gennaio 2022, ha ricordato che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

Tale disposizione prevede un limite all’ammontare complessivo delle risorse del trattamento accessorio, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni.

Sul punto, e sul piano della contrattazione collettiva del comparto Funzioni Locali, i magistrati contabili hanno ricordato quanto chiarito dalla Sez. contr. Liguria, con la del. 56/2019, secondo cui  “La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017

I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ribadito che neanche la provenienza delle risorse consente di derogare al “tetto” del trattamento accessorio, poiché non sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile al fine dell’esclusione dal limite del trattamento accessorio delle spese etero-finanziate, possibile nei casi di seguito richiamati:

  1. a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche di personale dipendente che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio;
  2. b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 98/2011;
  3. c) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio;
  4. d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del Ccnl. 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari.

Leggi la delibera

CC 6-2022 Puglia_self-entilocali

 

 

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