14/02/2022 – Responsabilità dell’appaltatore nel contratto di appalto. Pronuncia della Suprema Corte.

Nel contratto di appalto di un’opera, la legge non dispone a carico di quale parte gravi l’obbligo della redazione del progetto, onde sono decisive al riguardo le specifiche pattuizioni negoziali, che possono, perciò, essere basate anche su un preventivo predisposto dall’appaltatore – con la specifica indicazione dei lavori da eseguire – che sia incondizionatamente accettato dal committente, così dandosi luogo alla formazione di un valido ed efficace accordo contrattuale (cfr. Cass. n. 7556/1986 e, più recentemente, Cass. n. 5734/2019).

In termini conclusivi, deve, perciò, affermarsi che, in generale, l’appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto (conclusosi, nel caso di specie, come posto in risalto, con l’accettazione del preventivo predisposto dalla società appaltatrice e che contemplava esclusivamente le opere individuate dalla Corte di appello ed effettivamente eseguite), da ritenersi perciò corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.

Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 9 febbraio 2022, n. 4076

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto