13/04/2022 – Istanze di compensazione prezzi: il MIMS limita l’utilizzo del Fondo

Una circolare del Ministero specifica che l’accesso alle risorse da parte delle Stazioni Appaltanti deve essere residuale.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato una Circolare contenente chiarimenti interpretativi sull’art. 1–septies del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis“, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, e sull’art. 25 del D.L. n. 17/2022 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Nel documento, il MIMS invita le stazioni appaltanti a soddisfazione le istanze di compensazione presentate dagli operatori economici utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione e indicate dal comma 6, dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1-septies.

Ricordiamo che l’art.1-septies ha introdotto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all’articolo 133 del d. lgs. n. 163/2006 e all’articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, l’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per rilevare le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo e al secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

In particolare, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016.

Inoltre, ai fini del riconoscimento della compensazione, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare:

  • nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
  • le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021.

Dopo il decreto ministeriale dell’11 novembre 2021, con cui si è provveduto quindi, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1-septies, alla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, il meccanismo di compensazione di prezzi è stato esteso:

  • al secondo semestre dell’anno 2021 dall’articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di ulteriori 100 milioni di euro;
  • al primo semestre dell’anno 2022 dall’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto primo semestre entro il 30 settembre 2022, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ed incrementato la dotazione del fondo ministeriale di altri 150 milioni di euro.

Infine, l’articolo 23 del D.L. n. 21/2022 ha previsto la possibilità per il MIMS di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse, un anticipo in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50 per cento dell’importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate.

Sulla base di questo quadro normativo, il MIMS ha quindi emanato la circolare, puntualizzando che l’accesso al Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza oppure di incapienza delle risorse.

Il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare solo in parte le domande degli operatori economici.

Attenzione però: non c’è comunque nessun riferimento a termini di pagamento tassativi, ma solo una generica indicazione del provvedere nel più breve tempo possibile, il che implica un possibile (e preoccupante) margine di discrezionalità.

Nella stessa circolare è contenuto il riferimento alla pubblicazione, avvenuta nel frattempo, del nuovo decreto ministeriale del 5 aprile 2022, n. 84, il quale ha aggiornato, con riferimento al II semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021.

Ecco in sintesi i contenuti del Decreto:

  • ripartizione del Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro, tra piccole, medie e grandi imprese;
  • diminuzione da sessanta a quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse del Fondo;
  • istituzione di una piattaforma dedicata accessibile al link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it, compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo;
  • redistribuzione proporzionale delle risorse qualora l’ammontare delle richieste di accesso superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa;
  • ripartizione ulteriore delle risorse qualora sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell’ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande.
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