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Processo amministrativo – Competenza – Art. 10, comma 5, d.lgs. n. 373 del 2003 – Interpretazione – Incompetenza dichiarata dal Tar Palermo o Catania – Regolamento di competenza – Decisione del C.g.as. o del Consiglio di Stato – Rimessione all’Adunanza plenaria. 

            Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni se l’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 373 del 2003 debba essere interpretato come riferito ai soli conflitti di competenza (positivi o negativi) attuali, o anche a quelli virtuali che sono determinati dalla contemporanea pendenza dell’appello sulla competenza davanti al C.g.a. e al Consiglio di Stato; se, nell’ipotesi in cui il Tar per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro Tar, il relativo regolamento di competenza debba essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (1). 

(1) Ha ricordato il C.g.a. che l’art. 4, comma 3,  d.lgs. n. 373 del 2003, come detto, stabilisce che, in sede giurisdizionale, “il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”, ma nulla dispone in ordine alla delibazione dei regolamenti di competenza – che costituiscono un diverso mezzo di impugnazione rispetto all’appello – anche nell’ipotesi in cui il Tar per la Sicilia, con un proprio provvedimento, abbia declinato la competenza indicando il giudice competente, per cui le questioni di competenza che vedano coinvolto il Tar Sicilia sono sottoposte alla ordinaria disciplina del codice del processo amministrativo. 

In tale ottica, occorre considerare che, attribuendosi al C.g.a. la detta competenza, le pronunce rese da quest’ultimo in materia sarebbero destinate ad incidere anche sulla competenza di Tar diversi da quello siciliano.  

Alla fattispecie, di conseguenza, deve applicarsi l’art. 16 c.p.a. che devolve al Consiglio di Stato la pronuncia sulla competenza resa in sede di regolamento. 

Tuttavia, ed appare questo il punto connotato da maggiore difficoltà esegetica, per la quale si ritiene opportuno rimettere la questione a codesta Adunanza plenaria, non appare chiaramente percepibile se la norma codicistica abbia inteso riferirsi al Consiglio di Stato nella sua accezione complessiva, vale a dire comprensiva del C.g.a., qualificato dalla fonte normativa come sua Sezione staccata, ovvero al solo Consiglio di Stato, non comprendendo in esso il C.g.a..  

In definitiva, occorre chiarire se la competenza a delibare la questione in esame sia individuabile in ragione della natura di organo di appello del Tar adito, che ha declinato la propria competenza, il quale, nel caso di specie, sarebbe il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ovvero in ragione degli effetti, limitati alla sola Regione siciliana o estesi anche ad altre Regioni, che la pronuncia sul regolamento di competenza è inevitabilmente destinata ad avere, nel qual caso sarebbe competente il Consiglio di Stato. 

C.g.a., ord., 22 marzo 2022, n. 348 – Pres. De Nictolis, Est. Caponigro

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