Print Friendly, PDF & Email

Comunicato n.2 del 23 settembre 2022

Finanza locale

 

Riferimento Ufficio  Direzione Centrale per la Finanza Locale

Argomento  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Tags 

M5C2 (PNRR)

M5C2 – Investimento 2.2 (PNRR)

Si comunica alle spettabili Città Metropolitane che, ai fini dell’accesso al Fondo delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50/2022, occorre necessariamente seguire la procedura delineata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 (G.U. n.213 del 12 settembre 2022) e dettagliata all’interno della Circolare n.31 della Ragioneria Generale dello Stato.

Nello specifico, i requisiti per l’accesso al fondo sono i seguenti:

  • Pubblicazione del bando o dell’avviso di gara o la trasmissione della lettera di invito successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 26 del decreto-legge n.50/22: dal 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
  • Fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall’aggiornamento dei prezzari, previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50/22.

Giova precisare che, ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 28 luglio 2022, “per avvio delle procedure di affidamento” si intende la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché l’affidamento congiunto (appalto integrato) di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica (articolo 1, comma 1, lettera e). Nel caso in cui, invece, si sia fatto ricorso agli “Accordi quadro”, ai fini dell’accesso al Fondo, assume rilevanza la data di pubblicazione del bando per l’affidamento di Accordi quadro.

L’accesso al Fondo è subordinato al preventivo soddisfacimento delle seguenti condizioni, da parte delle Stazioni Appaltanti:

  1. Rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel QE dell’intervento per il quale si richiede l’accesso al fondo (dovendosi intendere tutte le risorse che, ai sensi dell’articolo 16, comma l, lett b), del DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento.
  2. Utilizzo di eventuali somme disponibili relative ad altri interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti, per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi (dovendosi intendere tutte quelle risorse che, con riferimento a progetti conclusi e collaudati, nei limiti della somma autorizzata disponibile e nel rispetto delle procedure contabili, possono essere destinate a far fronte ai maggiori fabbisogni derivanti dall’aggiornamenti dei prezzari).

L’importo richiesto a carico del Fondo deve essere determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario le somme di cui ai punti 1 e 2.

La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata, dalle Stazioni Appaltanti per come definite dalla lettera e) dell’articolo 1 del DPCM (“Per stazioni appaltanti si intendono le amministrazioni o i soggetti titolari dei CUP relativi ad interventi per i quali è fatta richiesta di accesso al fondo”).

Si tratta, pertanto, dei soggetti responsabili della realizzazione dell’intervento, che, nel caso specifico della Missione M5C2I.2.2., sono i Soggetti Attuatori in qualità di diretti responsabili dei singoli CUP contenuti all’interno del Piano Urbano Integrato.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPCM, il periodo di presentazione delle istanze è fissato dal quinto giorno al trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto.

Pertanto, le richieste di accesso al Fondo possono essere inoltrare dal 17 settembre 2022 al 17 ottobre 2022.

I soggetti titolari dei CUP devono presentare l’apposita domanda all’interno della piattaforma informatica presente in ReGiS, seguendo le “Istruzioni operative per la presentazione delle Istanze” allegate alla Circolare Ministeriale di cui sopra.

Le domande saranno successivamente sottoposte ad istruttoria da parte delle amministrazioni istanti ai fini della futura presentazione al MEF – RGS sempre mediante la medesima piattaforma informatica.

Il processo, in linea generale, è articolato nelle seguenti fasi:

  1. Le stazioni appaltanti inseriscono la domanda di finanziamento utilizzando le funzionalità del sistema ReGiS;
  2. Tramite lo stesso sistema informativo, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi effettuano l’istruttoria pervista dall’articolo 5 del DPCM;
  3. Completata l’istruttoria con esito positivo, le Amministrazioni centrali titolari di interventi inviano le istanze di finanziamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite le funzionalità del sistema ReGiS;
  4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato esamina le istanze di finanziamento e, qualora ne sussistano i requisiti, adotta i provvedimenti necessari all’assegnazione e al trasferimento delle risorse con le modalità definite dagli articoli 6, 7 e 8 del DPCM.

Le domande e le istanze di finanziamento devono contenere gli elementi indicati dall’articolo 4, comma 2, del DPCM:

  • estremi anagrafici dell’intervento;
  • milestone e/o target associati;
  • cronoprogramma finanziario;
  • l’Amministrazione/Soggetto responsabile dell’attuazione;
  • i dati anagrafici dell’opera/intervento;
  • lo stato procedurale in corso di espletamento;
  • la data prevista per la pubblicazione del bando/avviso/lettera di invito;
  • l’importo del fabbisogno;
  • l’entità delle risorse finanziarie ulteriormente a disposizione;
  • l’attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall’applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 26;
  • l’importo richiesto e le annualità di utilizzo.

A seguito della successiva presentazione delle istanze da parte delle Amministrazioni titolari, la Ragioneria generale dello Stato, riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all’articolo 2 del DPCM. In esito a tali verifiche, entro 30 giorni (16 novembre 2022) dal termine di chiusura di presentazione delle istanze si provvede, con decreto del Ragioniere generale, alla determinazione della graduatoria degli interventi ammessi al Fondo e, contestualmente, all’assegnazione delle risorse.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del DPCM, la graduatoria è predisposta, nei limiti delle risorse appositamente stanziate, in base ai seguenti elementi gradatamente indicati:

  1. ordine di priorità indicato all’articolo 3 del DPCM;
  2. nell’ambito di ciascuna categoria prioritaria:
    1. della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
    2. dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per agevolare il caricamento delle istanze all’interno della piattaforma ReGiS, si rinvia a quanto contenuto all’interno dalla Guida Utente predisposta dal MEF.

Al fine di supportare gli enti nella predisposizione delle domande e delle istanze di finanziamento sono operative le seguenti caselle postali:

 

Torna in alto