28/09/2022 – Anche per i piccoli Comuni si conferma il divieto di conferire incarichi dirigenziali a ex-consulenti.

ANAC, Delibera n. 428 del 14 settembre 2022

Si evidenzia che, sebbene questa Autorità riconosca le criticità di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 ai piccoli Comuni (cfr. anche delibera n. 676 del 06.10.2021), così come sollevate dal RPCT e dal Sindaco nelle memorie ed ampiamente ribadite dal Sindaco in sede di audizione, allo stato normativo attuale la lettera della norma, per la fattispecie in esame, non prevede purtroppo limiti di applicazione legati alle dimensioni dell’ente e, pertanto, devono ritenersi integrati i presupposti applicativi dell’art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 39/2013 nel conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico presso il Comune di omissis. 

Nell’arco temporale compreso tra il 2017 e il 2019, risulta obiettivamente conferita al professionista una molteplicità e una pluralità di incarichi riguardanti altrettanto numerosi ambiti di competenza dell’ufficio tecnico comunale, tanto da conferire all’attività professionale svolta in proprio da omissis, nel suo complesso considerata, il carattere della continuità e della stabilità, così come richiesto dall’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 ai fini dell’inconferibilità di un successivo incarico di funzioni dirigenziali, prima del decorso del prescritto periodo di raffreddamento (cfr. delibere Anac nn. 630/2021 e 676/2021, già cit.). Già solo il primo degli incarichi sopra elencati ha avuto, ad esempio, di per sé durata biennale ed il conferimento del successivo incarico di funzioni dirigenziali risulta avvenuto quasi contestualmente alla cessazione del predetto incarico professionale. Al suddetto incarico vanno poi aggiunti gli ulteriori incarichi che, in base a quanto dichiarato dall’amministrazione comunale nella nota del 29.07.2022 e sopra specificato, risultano svolti da omissis e retribuiti dall’ente (cfr. ad es. nn. 6, 7 e 8 elenco). 

In particolare, con riferimento agli incarichi di cui ai punti 6 e 7 dell’elenco sopra riportato, conferiti rispettivamente con DGC n. 37 del 06.04.2019 avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione energetica della sede comunale” e con DGC n. 42 del 12.10.2017, avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione energetica della sede comunale” – l’amministrazione comunale ha precisato che “In funzione del ruolo di responsabile (di omissis), dunque dopo l’assunzione, sono state liquidate somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche”. In merito si può evidenziare che ciò che rileva, ai fini dell’inconferibilità in esame, è che si tratta di incarichi che hanno avuto ad oggetto lo svolgimento di attività professionali (affidate prima del conferimento dell’incarico nell’ente) regolate, finanziate e comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, anche se tale retribuzione è avvenuta successivamente al conferimento dell’incarico ex art. 110 TUEL e dunque necessariamente, a quel punto, nella forma di incentivi per funzioni tecniche. 

Da quanto sopra riportato si deve quindi ritenere che l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di omissis sia stato conferito dall’amministrazione comunale senza rispettare il decorso del “periodo di raffreddamento” stabilito dall’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto