28/09/2022 – L’utilizzo reiterato della proroga tecnica si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara (fornitura di gas medicali).

ANAC, Fascicolo n. 1702/2022

Il caso riguardava il servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione di un’ASL per cinque anni, reiteratamente prorogato nelle more dello svolgimento della gara.

La gestione del servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnici da parte della Asl, nel periodo 2017-2020, nei sensi suesposti, non risulta pertanto in linea con i principi di efficacia e tempestività, oltre che di concorrenza e parità di trattamento enunciati dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006 oggi riprodotti dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto la proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

L’utilizzo reiterato della proroga tecnica si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara e comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

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