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Ecco alcune utili indicazioni sulle novità in materia di assenze per malattia all’interno del rinnovo del contratto per il comparto degli Enti locali.


Si ricorda che l’accordo è stato firmato da Aran e dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl Confederazione CISAL – CSA – Regioni Autonomie Locali.

La pre-intesa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali riguarda la vigenza 2019/2021.

In questo approfondimento potete leggere una panoramica completa sulle novità inserite nella pre-intesa.

Scopriamo dunque in estrema sintesi cosa cambia in materia di assenze per malattia.

Rinnovo Contratto Enti Locali: assenze per malattia

Le novità si collocano all’art. 48 del testo della pre-intesa.

In merito al diritto del dipendente, non in prova, alla conservazione del posto di lavoro, è previsto un periodo di 18 mesi.

Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente è obbligato almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo di comporto di 18 mesi, a darne comunicazione al dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi “in casi particolarmente gravi”, deve farne formale richiesta.

Superati i periodi di conservazione del posto, è data possibilità di risolvere il rapporto di lavoro nel caso il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

In pratica come stabilito dall’ex comma 5 art. 36 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018:

nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso”.

Nei primi 9 mesi di assenza spetta al dipendente interessato l’intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio.

Nell’ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a 10 (non più 15) giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente spettano:

  • l’intera retribuzione
  • e le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 13 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa.

In tale ultima fattispecie, si elimina nel nuovo CCNL il riferimento al riconoscimento del “trattamento economico accessorio come determinato nella Tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995”.

L’ipotesi di accordo prevede anche rilevanti novità in materia di Relazioni Sindacali, agli artt. 4–8, disponendo, tra le altre cose, un ampliamento delle materie oggetto di confronto e contrattazione demandate alla contrattazione e una maggiore valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

Il testo completo della pre-intesa

Qui di seguito trovate il testo completo dell’ipotesi di accordo.

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