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ANAC, Nota del Presidente, Fasc. Anac n. 1526/2022

Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all’Autorità dagli artt. 211 e 213 del d.lgs. 50/2016, nonché a seguito di segnalazione acquisita al prot. Anac n. 20120 del 18.3.2022, sono emersi profili di criticità e possibili anomalie relativamente all’affidamento nel tempo degli incarichi/servizi legali da parte della Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri Liberi Professionisti (d’ora in avanti Cassa Geometri).

…..omissis….

Stante quanto fin qui descritto e rientrando, quindi, Cassa Geometri nell’alveo della categoria degli “organismi di diritto pubblico” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d del d.lgs. 50/2016, è evidente che, in quanto tale, la stessa risulti assoggettata all’integrale rispetto del Codice dei contratti.

…omissis….

Alla luce di tali dati, quindi, è ben possibile evidenziare che i due avvocati sopra menzionati hanno ricevuto rispettivamente 802 e 718 incarichi nel quinquennio oggetto di esame, determinando così una posizione di indubbio vantaggio per gli stessi in assenza di motivazioni idonee a giustificare una deroga di siffatta ampiezza al richiamato principio di rotazione. E’ evidente, dunque, come una gestione così articolata, demandata per lo più alle scelte discrezionali dei membri del CdA, si ponga in forte contrasto con il principio di rotazione, a discapito del favor partecipationis e facendo sì che gli incarichi vengano reiteratamente conferiti ad una stretta cerchia di legali individuati mediante scelte puramente fiduciarie in spregio al principio di imparzialità. Nel caso de quo, dunque, come già evidenziato, la gestione dell’affidamento degli incarichi/servizi legali da parte di Cassa Geometri appare in distonia con i principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. in virtù innanzitutto dell’assenza di una short list da cui attingere per poter conferire i singoli incarichi legali mediante una procedura trasparente, oggettiva ed imparziale. In via ulteriore, nell’ambito del contesto appena descritto, risultano effettuate da codesta Stazione Appaltante scelte amministrative connotate da elementi di criticità in relazione al mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi. Per tutto quanto sopra esposto, alla luce dell’analisi condotta sulla documentazione acquisita, si ritiene che l’operato di codesta Cassa Geometri non risulti conforme ai principi generali di cui agli artt. 4 e 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, ritenendosi le procedure sopra analizzate svolte in violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.”

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