21/09/2022 – Intimazione di pagamento e carenza di motivazione

SENTENZA DEL 04/07/2022 N. 21065/5 – CORTE DI CASSAZIONE

Intimazione di pagamento e carenza di motivazione

L’intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell’economia e delle finanze. Secondo i giudici, infatti, l’avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241). In base a tale principio la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato l’esito dei precedenti giudizi e accolto il ricorso di Equitalia.

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