12/09/2022 – Affidamenti diretti in house: come nominare il RUP?

Il parere del MIMS: considerato l’onere motivazionale, è opportuno designare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti.

Il ricorso all’affidamento diretto in house può rivelarsi una scelta complessa, nel momento in cui è necessario designare un Responsabile Unico del Procedimento.

Nello specifico, qual è la procedura corretta?

Trattandosi di una nomina “interna” è necessario seguire quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), oppure è sufficiente la nomina di un RUP ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 per il provvedimento di affidamento diretto?

Sull’interessante questione posta da una Stazione Appaltante ha risposto il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS con il parere n. 1420 dell’11 luglio 2022

In particolare, nel quesito si chiede se in una procedura di affidamento diretto da parte di una PA alla propria società in house, che gestirà autonomamente, tramite un proprio RUP, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, l’Amministrazione sia tenuta comunque alla nomina di un RUP ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, oppure se sia appunto sufficiente la nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 per il provvedimento di affidamento diretto.

Come spiega il MIMS, la società in house rappresenta una longa manus dell’ente appaltante, soggetta all’assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dello stesso, per cui si verifica una situazione di delegazione interorganica, finalizzata all’autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista e come ribadito da copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, è possibile ovviare all’ordinaria disciplina di evidenza pubblica che prevede l’espletamento di una gara.

Attenzione però: bisogna sempre considerare l’onere motivazionale rafforzato previsto dall’art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, per cui è necessario esplicita le ragioni del mancato ricorso al mercato e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

In particolare, bisogna vagliare questi aspetti:

  • la complessità dell’indagine sottesa alla scelta di procedere all’affidamento in house e della rigorosa motivazione richiesta per giustificarne il ricorso;
  • l’ampio potere autonomo di vigilanza riconosciuto dalla legge all’ANAC in ordine alla correttezza della predetta motivazione;
  • la possibilità dell’Autorità di assoggettare all’obbligo contributivo anche gli affidamenti delle amministrazioni aggiudicatrici a proprie società in house, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1142/2022 dell’1 luglio 2022.

Tenendo quindi conto di tutti questi elementi, secondo il MIMS è opportuno procedere alla nomina di un unico RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, con tutti gli obblighi normativi consequenziali, con l’obiettivo anche di governare la fase esecutiva dell’affidamento.

Diversamente la Stazione Appaltante può nominare diversi responsabili del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 con riferimento a ciascuna singola fase della procedura in questione.

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