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L’ARAN, in alcuni recenti pareri, ha fornito un quadro completo sulle nuove posizioni organizzative, nate con la sottoscrizione del Rinnovo del Contratto degli Enti Locali.


L’Aran, con i recenti pareri CFL160, CFL161 e CFL162, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina contrattuale delle Posizioni organizzative (P.O.), con particolare riferimento alla loro istituzione, a eventuali meccanismi premiali e alla possibilità di conferire l’incarico a personale di Cat. C.

Parere CFL160

Nel parere CFL160, pubblicato il 19 luglio 2021, l’Agenzia ha precisato le modalità con cui un ente, con dirigenza, può istituire per la prima volta le P.O. ex artt. 13, 14 e 15 Ccnl. FL 21 maggio 2018, e quantificare le risorse necessarie al loro finanziamento.

L’Aran ha ricordato che “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67” è oggetto contrattazione ex art. 7, comma 4, lett. u), Ccnl. FL 21 maggio 2018.

Per finanziare nuove P.O. l’ente deve contrattare tale utilizzo di risorse con le parti sindacali, laddove questo una riduzione del fondo delle risorse decentrate dei dipendenti, ai fini del rispetto del tetto del salario accessorio, ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Parere CFL161

Con il parere CFL161, pubblicato il 21 luglio 2021, l’Aran ha chiarito che l’istituto della differenziazione dei premi individuali di cui all’art. 69 del Ccnl. 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali non si applica alla retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative, in quanto fa riferimento esclusivamente ai premi individuali, ex art. 68, comma 2, lett. b) e non anche alla retribuzione di risultato delle P.O. di cui all’art. 15 del medesimo Ccnl.

Si ricorda in proposito che il citato art. 69, rubricato “Differenziazione del premio individuale”, ha stabilito che “Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro–capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita”.

L’Aran ha comunque chiarito, nel parere in commento, che gli enti sono liberi di adottare anche per le P.O. un meccanismo premiale simile a quello previsto dall’art. 69, attraverso la contrattazione integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato (ex art. 7, comma 4, lettera v.).

Parere CFL162

Con il parere CFL162, pubblicato il 21 luglio 2022, l’Aran ha precisato che nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in cat. “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico di P.O. per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile in via eccezionale e temporanea conferire l’incarico di P.O. a personale di cat. C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, ex art. 17, commi 3 e 4 Ccnl. FL 21 maggio 2018.

L’Aran ha precisato però che tale deroga “può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui un’eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale di Cat. D”.

Rinnovo Contratto Enti Locali: le nuove posizioni organizzative secondo l’ARAN

Qui di seguito potete consultare il testo completo dei 3 pareri dell’ARAN:

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