07/09/2022 – Pianificazione perequativa e compensazione urbanistica

Urbanistica – Pianificazione – Pianificazione perequativa generale e parziale – Definizione – Compensazione urbanistica – Diritti edificatori compensativi – Valore – Determinazione

La pianificazione perequativa generale, detta anche integrale, che applica criteri perequativi all’intero territorio comunale, è realizzabile solo per la c.d. città di primo impianto o da riconfigurare, ossia nei casi nei quali si debba realizzare ex novo una città priva di insediamenti urbani, oppure quando si tratti di ricostruire completamente un preesistente insediamento distrutto o irrimediabilmente danneggiato da eventi sismici o alluvionali o da altra calamità naturale. Ciò a differenza della pianificazione perequativa parziale, detta anche settoriale, che è limitata solo ad alcune parti del territorio comunale, elette a oggetto di interventi di trasformazione urbana perché trattasi di insediamenti da dover riconfigurare, oppure perché trattasi di aree da dover urbanizzare ex novo.

Nella compensazione urbanistica, a differenza della perequazione, l’attribuzione dei diritti edificatori a privati rappresenta un’obbligazione alternativa al pagamento dell’indennizzo previsto dal d.P.R. n. 327 del 2001, per il caso di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed eventualmente di quello dovuto per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio: in questo caso, il credito edilizio corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato mediante perizie asseverate, redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali.

Trga Trento, 5 agosto 2022, n. 149 – Pres. (f.f.) ed Est. Polidori

 

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