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L’interpretazione suggerita dal Di Filippo su NT+ del 30.8.2022, con l’articolo titolato “Incarichi dirigenziali, conferimento libero ma solo con motivazione «rinforzata»“, nel commentare la deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 23.8.2022, n. 41662, non convince. La motivazione rinforzata e, comunque, l’obbligo di motivazione riguarda sia la decisione di avvalersi dell’incarico a contratto, sia la scelta del dipendente. La discrezionalità non è arbitrio. La PA pur non essendo tenuta a svolgere un concorso, deve comunque rendere evidenti i motivi per i quali sceglie un dipendente invece di un altro. Non basta evidenziare che quel dipendente disponga dei requisiti previsti allo scopo; occorre spiegare perchè tali requisiti siano considerati maggiormente adeguati di quelli posseduti da altri.

Non c’è da dimenticare mai che discrezionalità non significa intutu personae o fiduciarietà, sistemi che l’articolo 97 della Costituzione esclude radicalmente.

In ogni caso, se non si dovesse essere convinti della necessità di una procedura comparativa (che, per altro, nel caso degli enti locali è imposta dall’articolo 110 del d.lgs 267/2000), allora occorre ricordare che l’ordinamento giuridico è composito e non è corretto limitare l’indagine di un istituto allo striminzito comma di una norma.

L’Anac, con deliberazione 87/2016 ha pesantemente censurato un comune perché nel piano triennale di prevenzione della corruzione tra i rischi “non è richiamato, tuttavia, quello concernente l’«abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari» né quello relativo a «previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari», all’«inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione», la «motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari», che riguardano certamente il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL”. Ed ha imposto all’ente di “prevedere nell’Area di rischio «Acquisizione e progressione del personale», i processi relativi alle procedure di conferimento di dirigenti a contratto, di incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di posizioni organizzative, con o senza funzioni dirigenziali, e prevedere la massima pubblicità e trasparenza del bando di selezione, la nomina di una Commissione tecnica deputata all’accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico in capo ai candidati nonché la definizione di un Elenco di idonei all’esito dei lavori della Commissione”.

Nell’Allegato 3 al Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, questi sono i rischi specifici individuati nell’ Area: acquisizione e progressione del personale:

  • previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
  • abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
  • irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
  • inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
  • progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 
  • motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

In sostanza, il PNA considera concretizzazione del rischio di corruzione individuare il dirigente a contratto “discrezionalmente” nell’erronea accezione di “discrezionalità” come sinonimo o equivalente di scelta da non dimostrare, dovuta a valutazioni esclusive ed arbitrarie di chi la compie.

Quindi, la motivazione non può non dare conto delle ragioni della scelta del destinatario e perchè tale scelta abbia un supporto almeno sufficiente non può che basarsi su un paragone con un numero maggiore di uno di candidati da interpellare ai fini del conferimento.

Se non si deve espletare un concorso pubblico, occorre comunque ricordarsi che l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 comporta l’accesso ad un impiego in qualifica dirigenziale. Ora, se per alcune categorie tra coloro che possono essere incaricati a contratto un concorso non è necessario, in quanto si tratta di soggetti (magistrati, professori universitari, ricercatori, avvocati dello stato, dirigenti di altre amministrazioni) che hanno a suo tempo già affrontato concorsi di qualità certo non inferiore a quello che sarebbe necessario per assumere in dotazione stabile, per altre categorie di soggetti (chi ha svolto funzioni dirigenziali nel privato e, soprattutto, chi rivesta la qualifica di funzionario) una selezione più approfondita delle capacità appare necessaria ed una dimostrazione ampia delle competenze, prevalentemente potenziali, tali da convincere dell’opportunità della scelta sono indispensabili. Il funzionario non può essere scelto in quanto tale, o in quanto disponga di un’anzianità: deve possedere particolari requisiti. Non potendo avere quelli soggettivi di essere magistrato, avvocato dello stato, docente universitario, ricercatore o dirigente, quanto meno deve dimostrare di avere quella “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche” imposta dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001; particolare specializzazione rispetto alla quale l’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza non è alternativa, ma complementare ed aggiuntiva: ai funzionari è richiesto, dunque, sia l’esperienza almeno di 5 anni, sia – e diremmo soprattutto – la particolare specializzazione professionale.D’altra parte, la sezione indica a chiare lettere, a proposito dell’articolo 19, comma 6, e della possibilità di incaricare funzionari interni che “La finalità della norma non è quella di premiare le professionalità interne, bensì quella di individuare un soggetto con formazione, preparazione ed esperienza adeguate rispetto all’incarico da ricoprire”.

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