07/10/2022 – Composizione proporzionale delle commissioni consiliari permanenti.

Territorio e autonomie locali  4 Ottobre 2022

Categoria 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari

Sintesi/Massima 

L’oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni consiliari giustifica il riespandersi della piena attribuzione delle competenze del consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni essendo prive di competenza autonoma.

Testo 

Una Prefettura, a seguito della richiesta del segretario generale di un comune ha posto un quesito in materia di composizione proporzionale delle commissioni consiliari permanenti. In particolare, è stato segnalato che, durante i lavori della prima conferenza dei capigruppo, un consigliere dell’opposizione ha presentato istanza finalizzata ad essere nominato componente di tutte le commissioni consiliari permanenti. È stato, altresì, evidenziato che il consiglio comunale è composto da 9 gruppi formati da un solo consigliere e da 2 gruppi formati da più consiglieri. Applicando il principio della presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio, così come indicato nei pareri espressi da questa Direzione e segnalati all’ente da parte della Prefettura, ne conseguirebbe la costituzione di commissioni con almeno 11 o 12 membri ciascuna, sostanzialmente quasi pari al numero dei componenti del consiglio, costituito da 16 consiglieri. L’ente ritiene, pertanto, che l’istituzione delle commissioni con il predetto criterio non consentirebbe alle stesse di perseguire la finalità prevista dall’art.29, comma 3, dello statuto comunale e cioè quella di “agevolare e snellire il lavoro del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all’esame del consiglio”. Per tale motivo, è stato chiesto il parere di questo Ministero in merito all’inserimento nel vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari di una clausola disciplinante le competenze della conferenza dei capigruppo nei casi di oggettiva difficoltà di composizione delle commissioni consiliari. In particolare è stato chiesto se all’articolo 21 del predetto regolamento possa essere inserito il comma 1-bis con il seguente contenuto: “qualora si verifichino oggettive difficoltà di insediamento delle Commissioni Consiliari legate, ad esempio, al numero dei Consiglieri che compongono i Gruppi consiliari, le funzioni delle Commissioni possono essere assorbite dalla Conferenza dei Capigruppo”. Al riguardo, come noto, ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio “nel proprio seno” con criterio proporzionale. Fatta salva, dunque, la facoltatività, una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere rispecchiate anche nelle commissioni. Lo statuto del comune prevede all’articolo 29, comma 1, che il consiglio comunale istituisce, con criterio proporzionale e con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente. Il successivo comma 2 dispone che il numero delle commissioni e le rispettive materie di competenza sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale. L’art.11 del regolamento istituisce 4 commissioni permanenti, lasciando al consiglio comunale la facoltà di variarne il numero – con propria deliberazione – e di modificare l’articolazione delle competenze. Ciò posto, si richiama il parere n.771 reso in data del 7 marzo 2018 con il quale il Consiglio di Stato, sez.I, ha ritenuto fondato un ricorso avverso una modifica regolamentare che non avrebbe consentito la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio, violando, in questo modo, il criterio proporzionale che, invece, sarebbe stato garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario (conforme anche il T.A.R. Sicilia, Catania – Sez.I, n.01450 del 30/05/2022). La soluzione prospettata dall’ente, con la quale si demanderebbero le questioni di competenza delle commissioni alla conferenza dei capigruppo in caso di oggettive difficoltà di insediamento delle commissioni consiliari, non sembra essere in linea con quanto disposto dallo statuto e dal regolamento dell’ente in merito alle competenze della conferenza dei capigruppo. Nelle more delle eventuali modifiche statutarie e regolamentari che si rendessero necessarie, qualora permanga la situazione descritta dal segretario generale, si richiama il consolidato avviso di questo Ministero, espresso in altri casi analoghi, e cioè che l’oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni giustifica il riespandersi della piena attribuzione delle competenze del consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni essendo prive di competenza autonoma.

 

 

 

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