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Processo amministrativo – Deposito sentenza appellata –  Contratti della pubblica amministrazione – Gara – Offerta 

​​​​​Anche nel regime del processo amministrativo telematico vige l’obbligo, imposto dall’art. 94, comma 1, c.p.a., di depositare entro il termine di decadenza di 30 giorni (ovvero 15 giorni nei riti abbreviati) dalla notificazione dell’appello la copia (anche non autentica) della sentenza gravata a pena di inammissibilità. Tale previsione è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio.  

L’obbligo di indicazione del codice identificativo di gara (CIG) attiene non alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, comma  5, della legge. n. 136/2010.  

L’omesso pagamento del contributo ANAC non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, ciò tanto più qualora l’omessa indicazione del CIG nel bando non abbia posto i concorrenti in condizione di versare il contributo.

 

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