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QUI LA NOTA FEDIR 

 

ALL’ANCI NAZIONALE

ALLE ANCI REGIONALI

ALL’ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

loro sedi –

 

 

Oggetto: Proposta di emendamento all’art. 128 del Disegno di Legge di bilancio 2023: eliminazione della spesa per la funzione di segreteria comunale e provinciale dai limiti di “spesa per personale”.

Il Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali di FEDIR, facendo seguito alla propria nota prot. 694 del 28.10.2022, intende apportare un contributo costruttivo ai dibattiti già in corso sia sul tema del “rafforzamento della capacità amministrativa delle P.A. funzionale all’attuazione del PNRR” (vedasi D.L. 80/2021) che quello della spesa per personale sostenuta dagli enti locali, ed in particolare per gli emolumenti del Segretario Comunale o Provinciale.

A tal fine propone il seguente emendamento da apportare art 128 del Disegno di Legge di Bilancio, così da espungere la spesa del Segretario – funzione obbligatoria prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e figura apicale presso gli enti locali – dai limiti generali legislativamente fissati per tutto il personale in servizio presso gli stessi, con i molteplici effetti positivi descritti nella seguente relazione illustrativa.

TESTO DELL’EMENDAMENTO al Disegno di Legge di Bilancio 2023:

“All’articolo 128, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: 

5. Ai fini dell’attuazione del PNRR, dal 1 gennaio 2023 e per tutta la durata del Piano stesso, gli oneri stipendiali connessi al trattamento fondamentale ed accessorio del Segretario comunale e provinciale titolare di sede non concorrono a definire i limiti di spesa del personale degli enti locali”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I limiti di spesa attualmente previsti e sui quali l’emendamento inciderebbe, sono quello complessivo per il personale (id est media della spesa del triennio 2011-2013 o del 2008 per i comuni con meno di 1.000 abitanti) e quello specifico inerente il salario accessorio (id est limite di spesa del 2016).

Nell’ordinamento si rinvengono analoghe esclusioni per legge dalla spesa di personale degli enti locali di categorie di soggetti o altri specifici istituti (es. L. 68/99, incentivi tecnici etc.)

L’approvazione dell’emendamento comporterebbe inoltre i seguenti positivi effetti per raggiungere le finalità che si prefigge: 

  • Per la presa in servizio dei Segretari Comunali o Provinciali quale titolari di una sede di segreteria singola o convenzionata, gli Enti Locali dovranno rispettare solo la soglia demografica derivante dalla sommatoria dei propri residenti ed i propri equilibri di spesa corrente, ma non più anche il limite complessivo per le spese di personale, ad oggi fissato dalla L. 266/2006 art. 1 co. 557 e ss (media triennio 2011-2013 o 2008 per Comuni con meno di 1000 abitanti). L’eliminazione del vincolo consentirebbe di reinvestire nella figura del segretario, sussistendone i margini di bilancio, anche quegli enti la cui spesa ne fosse stata, per varie ragioni, tra cui il rispetto del limite, storicamente limitata (es. segretari in convenzione tra molti enti o utilizzati solo a “scavalco”). Nei piccoli enti, in cui la spesa per il segretario incide proporzionalmente di più rispetto a quelli con maggiori dimensioni e dipendenti, tale esclusione agevolerebbe nettamente l’immissione in servizio dei neo iscritti all’albo, ad oggi ostacolata anche dal rispetto di tale limite. Al fine di conseguire i risultati che si prefigge, il testo dell’emendamento limita espressamente l’esclusione dalla spesa per personale solo per il conferimento di incarichi a “titolari di sede” di segreteria, anche in convenzione, per evitare che gli enti locali ne beneficino anche per temporanee soluzioni di ripiego quali, l’utilizzo di reggenti, segretari a scavalco o vice-segretari: senza tale precisazione si rischierebbe infatti, e paradossalmente, di incentivare anziché disincentivare il ricorso a queste ultime soluzioni “temporanee” in luogo della nomina di titolari di sede.
  • Il testo dell’emendamento utilizza l’espressione al plurale di “limiti di spesa” per ricomprendevi esplicitamente anche quello specifico del salario accessorio di cui all’art.  23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 (anno 2016), oltre a quello generale di cui alla L. 266/2006: la retribuzione di risultato del segretario comunale e provinciale ed altre voci di carattere accessorio/discrezionale, quali la maggiorazione dell’indennità di posizione (riconosciuta ad esempio  ai segretari cui è anche affidata una responsabilità gestionale diretta), rientrano attualmente nel limite complessivo del salario accessorio dei dipendenti dell’ente locale; con l’esclusione anche da tale limite apportata dall’emendamento, gli enti potrebbero riconoscere tali voci accessorie anche a quei segretari titolari di sede che attualmente non ne possono beneficiare, soprattutto in piccoli enti, per rispetto del limite complessivo al trattamento accessorio; lo scomputo di tali importi genera altresì un “margine” di spesa per salario accessorio di pari importo potenzialmente utilizzabile, a discrezione dell’amministrazione qualora gli equilibri di bilancio lo consentano, per incrementare il salario accessorio dei dirigenti e/o dei responsabili di posizione organizzativa e/o dei dipendenti (es. per incrementi del fondo di parte variabile, progetti obiettivo etc.);
  • L’emendamento è stato contestualizzato ad una specifica vigenza temporale, quella del PNRR, sia  per coerenza di finalità con quelle generali dell’articolo in cui se ne propone l’inserimento, ma anche per scongiurare che, senza tale precisazione, venga inteso come norma di interpretazione autentica e dunque di applicazione retroattiva, andando a vanificare i riflessi positivi finora esposti:  diversamente, infatti, comporterebbe un ricalcolo dei medesimi limiti senza la spesa per il Segretario Comunale e provinciale;
  • lo “spazio” lasciato libero nella “spesa per personale” togliendovi quella per il segretario comunale e provinciale, incide inoltre positivamente nelle attuali formule di calcolo delle facoltà assunzionali degli enti locali, fino a poterne determinare un incremento. Ciò in quanto tali facoltà sono oggi di natura esclusivamente finanziaria e la spesa per personale ne rappresenta uno dei parametri più rilevanti ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019 (in luogo della precedente regola del “turn over” in funzione delle cessazioni intervenute). Il riferimento va ovviamente al potenziale incremento delle facoltà assunzionali di “altre” figure professionali presso l’ente, essendo invece il Segretario una figura unica nell’ente locale che il Comune, la Città metropolitana o la Provincia non può certamente duplicare e la cui spesa rappresenta un elemento statico nel proprio bilancio.

     

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