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Nelle ultime settimane si è registrata la sottoscrizione definitiva dell’accordo di rinnovo del contratto degli Enti Locali: per i dipendenti comunali in arrivo dunque aumenti ed arretrati, ma come sono tassati questi ultimi?


Il rinnovo per il comparto Funzioni Centrali riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni. Ricordiamo che il nuovo contratto ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato quest’anno, nel 2022.

Il nuovo CCNL Enti Locali si caratterizza per numerose e rilevanti novità sul trattamento normo-economico del personale.

Ma oltre alle novità ci sono alcuni punti fermi: gli aumenti stipendiali (maggiori informazioni in questo articolo) e le somme arretrate da corrispondere in busta paga.

Gli arretrati nella busta paga di dicembre 2022

gli arretrati medi sono pari a circa 1.727,63 euro. Pertanto le somme da assegnare al comparto degli enti locali vanno da 1.565 a 2.900 euro a seconda della posizione economica e del calendario.

L’ammontare complessivo dell’erogazione degli arretrati per ciascun lavoratore dipenderà dalla posizione economica di ogni soggetto.

In base allla firma definitiva arrivata lo scorso 16 novembre la tempistica certa è che gli arretrati arriveranno nelle buste paga di dipendenti comunali e di altri enti locali nel mese di dicembre 2022.

Dicembre sarà dunque un mese interessante per il cedolino dei dipendenti.

Si ricorda infatti che l’INPS eroga in questo mese la tredicesima mensilità direttamente nel cedolino, mentre i datori di lavoro provvedono a versare la gratifica natalizia nella busta paga dei propri lavoratori.

Pertanto alcuni dipendenti avranno una busta paga decisamente generosa a dicembre, con la normale retribuzione mensile arricchita dalla tredicesima, dagli aumenti e dagli arretrati derivanti dal rinnovo dei contratti per gli enti locali.

Questo influirà in qualche modo sulla tassazione di queste somme? E se sì, come?

Arretrati Dipendenti Comunali: ecco come sono tassati

Iniziamo con la normativa: in primo luogo l’art. 17, comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 prevede che sugli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente” si applichi la tassaziona separata e che quindi gli stessi non si sommino al reddito dell’anno.

Nello specifico sono assoggettati a tassazione separata:

emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46”.

Questo tipo di tassazione fa sì che gli importi spettanti non concorrano a formare il reddito complessivo: in tal modo la progressività delle aliquote IRPEF non comporta per il contribuente un carico fiscale eccessivamente elevato.

Adesso esaminiamo il caso relativo alle somme di quest’ultimo rinnovo. Questi arretrati contrattuali si riferiscono alle mensilità che vanno dal 1° gennaio 2019 a novembre 2022.

Secondo però quanto evindenziato dalla normativa la tassazione separata deve essere applicata solo agli anni precedenti a quelli in corso: dunque per gli arretrati che vanno da gennaio 2019 a dicembre 2021.

Mentre invece le somme riferite al 2022 si sommano quindi al reddito imponibile dell’anno e concorrono alla determinazione dello stesso.

Questo fatto risulta confermato anche dal glossario presente nel piano dei conti finanziario «U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato» oppure «U.1.01.01.01.005» per il personale a tempo determinato (ed evindenziato in un articolo de Il Sole 24 Ore), per le modalità separate vanno dunque utilizzate solo per le mensilità di competenza degli anni dal 2019 al 2021, mentre gli stipendi arretrati relativi al periodo gennaio-novembre 2022 risultano  imputati al piano dei conti ordinario delle retribuzioni.

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