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E’ stato pubblicato “Il Massimario della Sardegna – Primo semestre 2022” ed è consultabile nella sezione “Massimari della Commissione Tributaria Regionale Sardegna“.

Si riportano alcune Massime

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna – Sez. I – sentenza n. 161 del 01.03.2022.

Avviso di accertamento – Delega di firma – Conferimento impersonale a titolare di posizione organizzativa – Sufficiente. È pienamente valida la delega di firma dell’avviso di accertamento, che non comporti delega di funzioni, conferita dal funzionario istituzionalmente competente ad altro impiegato individuato non nominativamente, ma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, che consenta la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa

Commissione Tributaria Provinciale di Oristano – Sez. II – sentenza n. 1 del 04.01.2022

Avviso di accertamento – Notificazione – Notifica a mezzo raccomandata – Contraddittorio endoprocedimentale – Motivazione per relationem – Pubblicità atti efficacia generale – TARES.  La notificazione degli avvisi di accertamento può avvenire senza necessità di rispettare le formalità previste per la notifica degli atti giudiziari, in quanto l’avviso non ha natura di atto giudiziario, anche a mezzo di un operatore postale diverso dal “fornitore del servizio universale” (Poste Italiane). L’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale è richiesta solo nel caso in cui siano stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente, non già nel caso di accertamento “a tavolino”. L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato nella motivazione per relationem dell’avviso di accertamento non opera con riferimento agli atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, quale una delibera del consiglio comunale avente efficacia generale e regolarmente pubblicata. In materia di TARES, nel caso di contrasto tra qualificazione formale del tipo di attività esercitata dal contribuente e tariffa applicata nell’avviso di accertamento, si deve preferire l’interpretazione che comporti la produzione di effetti giuridici da parte dell’avviso rispetto a quella seguendo la quale l’avviso non produrrebbe alcun effetto, senza che detto refuso incida sulla validità dell’avviso stesso. Risulta pienamente legittima, in ragione dell’analoga produzione di rifiuti, l’equiparazione a fini tariffari tra attività alberghiere che offrono il servizio di somministrazione di cibi e bevande preparati da terzi alle sole persone alloggiate e quelle che svolgono anche attività di ristorazione aperta al pubblico.

Commissione Tributaria Provinciale di Oristano – Sez. I – sentenza n. 18 del 10.02.2022

Atto contestazione – Delega di firma – Ordine di servizio. L’atto di contestazione può essere sottoscritto anche da un funzionario della carriera direttiva delegato dal dirigente dell’Ufficio, anche mediante ordine di servizio che individui l’impiegato mediante indicazione della qualifica rivestita. Non occorre che la delega sia nominativa né che sia indicata la sua durata, bastando invece l’indicazione del limite oggettivo della stessa delega (possibile anche mediante richiamo a precedenti deleghe espressamente indicate), in quanto si tratta di delega di firma e non di funzioni.

 

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