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Capacità tecniche e professionali: differenze concettuali tra “servizi analoghi” e “servizi identici”

Nelle procedure di gara riguardanti appalti di servizi e forniture tra i criteri di selezione la stazione appaltante può richiedere determinate capacità tecniche e professionali atte a dimostrare, mediante prova relativa all’esecuzione di lavori analoghi, la capacità di eseguire l’appalto.

Il Consiglio di Stato nella recente sentenza n.9596/2022 ha fornito in proposito delle importanti precisazioni concettuali: ricordando come la giurisprudenza abbia precisato che la nozione di servizi analoghi non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto che tale nozione sia concettualmente riferita a servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale.

Il Consiglio di Stato spiega che la ratio sottesa al requisito del pregresso svolgimento di servizi analoghi risiede nella scelta di contemperare l’esigenza di selezionare un operatore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; in questo modo si individua un operatore economico che possedendo precedenti esperienze nel medesimo ambito riesce a soddisfare sia il requisito di natura finanziaria che quello di natura tecnica. Per tali ragioni la nozione di “servizi analoghi” non può essere assimilata a quella di “servizi identici”. Precisa il Giudice che affinché un servizio possa considerarsi analogo si deve poter ritenere che grazie a questo servizio il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere il servizio posto in gara, quindi: «i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall’essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione». Scrive il Consiglio di Stato: «per insegnamento giurisprudenziale… un servizio può dirsi analogo a quello posto a gara quando rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l’appalto». Di qui il monito del Giudice Amministrativo: «l’analogia non può comportare “identità”», bisogna quindi stare attenti a non sovrapporre il concetto di servizi analoghi al concetto di servizi identici, perché altrimenti si viola quella lex specialis che facendo riferimento a “servizi analoghi” intende conformare la procedura di gara in modo da garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato. La sovrapposizione dei due concetti porterebbe infatti ad una errata coincidenza per effetto della quale sarebbero ammessi solo i candidati che dimostrassero di aver svolto servizi identici a quelli posti in gara.

 

 

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