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SENTENZA DEL 12/10/2022 N. 3005/1 – COMM. TRIB. REG. PER LA CALABRIA

Contraddittorio preventivo anche per gli accessi c.d. istantanei

La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 12 della legge 212/2000 si applica, oltre che a tutte le attività di indagine e verifica, anche agli accessi c.d. istantanei, ovvero finalizzati alla sola acquisizione di documenti considerati rilevanti per l’attività di accertamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti impositivi emessi senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni fissato da detta disposizione, se non sussistono condizioni di particolare e motivata urgenza (Cass., civ., V sez., n. 26695/2022). Sulla base di tale principio, la Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria ha accolto l’appello delle società contribuenti e annullato gli avvisi di accertamento. Nel caso di specie, il collegio ha ricordato che il perimetro di applicazione dell’ultimo comma dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, come sopra definito, è sostenuta anche dalla circolare dell’Agenza delle Entrate n. 16/E del 2016, che al fine di ridurre il contenzioso tributario pone l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo prima di formulare la pretesa impositiva tramite l’adozione di atti incisivi della sfera giuridica dei contribuenti.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 12/10/2022 n. 3005/1 – Comm. Trib. Reg. per la Calabria – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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