21/11/2021 – Corte dei Conti Abruzzo, del. 272/2022 – Progressioni verticali e verifica spazi assunzionali

Il Vicesindaco di un comune ha formulato una richiesta di parere in ordine alle corrette modalità di determinazione della spesa per progressioni verticali ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019. In particolare, si chiede se, qualora l’ente intenda procedere all’interno della programmazione del fabbisogno di personale all’attivazione di progressioni verticali ai sensi dell’art. 52 c. 1 bis del d.lgs. 165/2001:

– alla luce delle nuove regole assunzionali, dettate dal d.l. 34/2019, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento oppure per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione;

– la spesa annuale del personale ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della l. 296/2006 risulterà incrementata per il solo importo differenziale.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 172/2022, depositata l’11 novembre 2022, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, hanno ricordato che:

– la Corte costituzionale ha affermato che: “anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore – comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate – è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell’art. 97 della Costituzione” (sentenza Corte cost. 23 luglio 2002, n. 373);

– le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo a questo orientamento hanno precisato che la “(…) progressione verticale che consiste nel passaggio ad un’altra area professionale, ossia ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, – è – tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro” (Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017).

Comportando la progressione verticale di cui all’art. 52, c. 1-bis, d.lgs. 165/2001 l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, ed una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, secondo la deliberazione in commento, pertanto, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento.

In ordine poi al secondo quesito, relativo alle modalità di incremento della spesa annua del personale, la Corte abruzzese sottolinea che, qualora si verifichi assunzione di personale, come nell’ipotesi di progressione verticale, per la ragione sopra evidenziata, parimenti, il budget assunzionale deve ritenersi intaccato per l’integrale importo della retribuzione, con alcune precisazioni.

Disponendo il d.m. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33 del 34/2019, all’art. 7, c. 1, che “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato (..) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, a parere dei magistrati contabili dell’Abruzzo, ciò significa, infatti, in accordo con il principio di diritto espresso nella deliberazione n. 164/2020 della Sezione controllo Lombardia, che “i limiti alla spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 quater e 562, della legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 L. n. 296/2006”.

 

In evidenza: ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO DOPO IL D.L. 36/2022 Relatore Dott. Riccardo Patumi Consigliere della Corte dei Conti 

 

Leggi la Deliberazione

CC 272-2022 Abruzzo

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