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Il Ministero della Salute  risponde ai dubbi di alcuni cittadini in merito alle sanzioni per inadempienza all’obbligo vaccinale anti Covid ricevute nei mesi scorsi.


Prima delle ultime modifiche agli obblighi vaccinali era stato introdotto dal DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022 e convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni.

Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio 2022 non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

Successivamente, il DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha differito tale obbligo dal 1° febbraio al 15 giugno 2022.

Il Ministero della Salute ha pertanto trasmesso negli scorsi mesi una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).

Sanzioni per mancato obbligo vaccinale anti Covid: le FAQ

Il Ministero ha pertanto elaborato delle risposte ad alcune specifiche domande relative a queste sanzioni che i cittadini soggetti ad obbligo hanno ricevuto negli ultimi mesi.

Allo stato attuale non vige più l’obbligo per gli ultra cinquantenni, tuttavia le sanzioni sono state emesse per chi non ha rispettato la vigenza entro il 15 giugno 2022.

Sanzione ricevuta da cittadino esente da obbligo

I cittadini over 50 che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio devono verificare i seguenti punti:

  • avere un certificato digitale di esenzione dalla vaccinazione emesso entro il 15 giugno 2022
  • o avere iniziato/concluso il ciclo vaccinale primario
  • oppure aver ricevuto la somministrazione della dose di richiamo successivamente al 1° febbraio 2022, ma entro il 15 giugno 2022, per effetto dell’intervento normativo che ha posticipato la data di verifica dell’adempienza all’obbligo vaccinale.

In tal caso sono considerati adempienti all’obbligo vaccinale, pertanto il procedimento sanzionatorio iniziato nei loro confronti, prima dell’entrata in vigore di detta modifica normativa, non avrà ulteriore seguito.

Non serve dare comunicazione al Ministero della Salute, per coloro che rientrano in questa casistica l’interruzione del procedimento risulterà effettuata centralmente dal Ministero.

In caso di dubbio i cittadini over50 che avessero ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio con riferimento alla data del 1 febbraio 2022 possono rivolgersi/scrivere alla ASL competente per territorio ove non l’avessero già fatto.

Cittadini che hanno contratto il virus dopo il 1° febbraio 2022

L’infezione da SARS-CoV2 non esenta dall’obbligo vaccinale ma è un motivo di differimento della vaccinazione, se contratta precedentemente al 1° febbraio 2022, per il tempo successivo all’infezione secondo le circolari del Ministero.

In caso di motivi di differimento o di esenzione dalla vaccinazione, il soggetto deve rivolgersi esclusivamente alla Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, per comunicare eventuali “certificazioni di differimento o di esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità” ad effettuare la vaccinazione o il richiamo entro il 15 giugno 2022.

Non serve dare comunicazione al Ministero della Salute, ma occorre dare notizia dell’avvenuta trasmissione della certificazione inoltrata alla ASL all’Agenzia della riscossione, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del portale ADER.

Cittadini che risiedono in Italia ma sono vaccinati all’estero

Qualora le vaccinazioni effettuate all’estero risultino effettuate nei tempi previsti dalle norme italiane, per interrompere il procedimento sanzionatorio il cittadino deve rivolgersi all’ultima ASL di assistenza per la registrazione delle avvenute vaccinazioni nel Sistema Tessera Sanitaria.

In alternativa, tale registrazione può essere effettuata per il tramite del Coordinamento USMAF-SASN inviando alla casella e-mail obbligovaccinale@sanita.it la documentazione attestante le somministrazioni effettuate, oltre ad una dichiarazione di conformità di tale documentazione all’originale e alla copia di un suo documento d’identità e codice fiscale.

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