18/11/2022 – I vizi tipici delle ordinanze sindacali

Le ordinanze sindacali costituiscono un enorme problema. Sia perchè si tratta di provvedimenti del sindaco, che spesso i sindaci costruiscono con i propri uffici di staff, saltando l’operato delle strutture amministrative; sia perchè, anche laddove ci si avvalga delle strutture, l’urgenza induce ad agire in totale deroga non solo alle norme, ma anche alle regole generali sulla formazione degli atti amministrativi; sia perchè non si riesce a porre in essere nessuna forma di controllo.

I risultati, spessissimo, sono ordinanze fortemente illegittime, per le tre tipiche carenze ben evidenziate dalla sentenza del Tar Brescia, Sezione I, 26 ottobre 2022, n. 1028 (si veda in  EIUS.IT)

  1. assenza della contingibilità, che va intesa come:
    1. impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari;
    2. a causa di una situazione accidentale ed eccezionale che rende imprescindibile la decisione extra ordinem;
  2. assenza dell’urgenza, che va intesa come:
    1. assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;
  3. assenza (o insufficienza) di congrua istruttoria e connessa motivazione, che evidenzi l’effettiva situazione di pericolo non tipizzata dalla legge, cioè l’assenza di disposizioni normative ordinarie, sufficienti a risolvere la situazione di pericolo in modo tempestivo e completo;
  4. assenza del termine finale di dispiegamento dell’efficacia.

Questi 4 sono gli elementi essenziali per la completezza, correttezza e legittimità dell’ordinanza sindacale, la quale non si può fondare certo su formule vuote, come “vista la necessità ed urgenza di provvedere”, molto di frequente utilizzate come unica base per l’adozione del provvedimento.

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