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Rientra tra le scelte discrezionali della commissione esaminatrice stabilire, anche pochi giorni prima ed anche quando ciò non sia stato indicato nel bando di concorso, il divieto di consultazione di testi normativi durante lo svolgimento della prova pratica, se si è convenuto che non vi è alcuna particolare esigenza di consultare testi o codici, e che non occorre un particolare sforzo mnemonico che possa impedire ai candidati di sostenere la prova pratica senza l’ausilio di testi scritti.

Questo il principio ribadito dal TAR Campania, Sezione V, con la sentenza n. 6504 pubblicata il 21 ottobre 2022.

Nel caso di specie, un’Azienda Sanitaria Locale aveva indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 36 assistenti amministrativi Cat. C. Un candidato, che aveva superato la prova scritta, ma era stato escluso dalla lista degli ammessi alla prova orale per non aver raggiunto il punteggio minimo prescritto dal bando per la prova pratica, ha impugnato gli atti riguardanti la procedura concorsuale, chiedendo l’annullamento dell’atto di esclusione.

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’azione amministrativa e, in particolare, della nota con cui la commissione di concorso, nel disciplinare lo svolgimento della prova pratica, ha inibito l’utilizzo di codici, leggi, decreti, testi normativi e regolamentari, preclusione non prevista nel bando di concorso.

Il ricorrente ha obbiettato in particolare che:

– l’art. 12, c. 10 del D.P.R. 220/2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale), cui fa riferimento il bando di concorso, consentirebbe la consultazione di testi di legge e dizionari;

– il richiamato divieto di utilizzo sarebbe stato introdotto dalla commissione pochi giorni prima dello svolgimento della prova pratica, con conseguente lesione del legittimo affidamento riposto dai candidati nell’utilizzo di testi scritti.

I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso in quanto infondato, evidenziando che i rilievi di parte ricorrente non hanno pregio.

In primo luogo, nella sentenza in commento, non si ravvisa la manifesta illogicità ed irragionevolezza della prescrizione ostativa, unici ambiti entro i quali è ammesso il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali della commissione esaminatrice.

Il TAR ha sottolineato, altresì, che non è riscontrabile alcuna violazione del D.P.R. n. 220/2001. Infatti, la norma invocata dal ricorrente (art. 12, c. 10, del D.P.R. 220/2001), secondo cui “È consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari”, ha ad oggetto la prova scritta e non la prova pratica – non superata dall’istante – la quale è viceversa disciplinata dall’art. 15 del medesimo decreto, a sua volta implicitamente richiamata dal bando di concorso, che, invece, non contempla la facoltà di utilizzo di testi normativi.

Il Tribunale Amministrativo della Campania ha quindi respinto il ricorso presentato, disponendo l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

In evidenza: ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO DOPO IL D.L. 36/2022 Relatore Dott. Riccardo Patumi Consigliere della Corte dei Conti 

 

Leggi la sentenza

sentenza TAR Campania 6504-2022

 

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