31/05/2022 – Un nuovo parere del MIMS sulla deroga prevista dal Decreto Semplificazioni bis all’art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici

Sospensione del divieto di appalto integrato: ambiti di applicazione.

Il divieto di appalto integrato previsto dall’art. 59, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato sospeso con il Decreto Semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021, convertito il legge n. 108/2021), che all’art. 52 ha previsto una sospensione fino al 30 giugno 2023 del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Gli ambiti di applicazione non sono però sempre chiari, come mostra il quesito di una Stazione Appaltante al MIMS, che ha risposto attraverso il Supporto Giuridico con il parere n. 1249 del 23 marzo 2022.

Il caso riguarda una Stazione appaltante che ha indetto una procedura per l’affidamento di un appalto integrato avente come oggetto la “progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di Palazzo Spada”, sede del Consiglio di Stato.

Nelle more del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato alla stessa Stazione appaltante una possibile erronea interpretazione del perimetro applicativo della sospensione dell’esecutività del quarto periodo, del primo comma, dell’art. 59 del Codice degli appalti.

Da qui la richiesta della SA al MIMS sull’ambito applicativo dei commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art 59 d.lgs n. 50/2016, in particolare se, alla luce della sospensione del divieto di appalto integrato operata in via generale dal decreto sblocca cantieri e dai successivi interventi di proroga, l’amministrazione che intenda procedere con un appalto integrato debba farlo utilizzando esclusivamente la tipologia di cui al comma 1-bis, oppure se la sospensione del divieto generalizzato dell’appalto integrato consenta di poter procedere anche con l’appalto integrato che non ha le caratteristiche dell’elemento tecnologico o innovativo prevalente.

Sulla questione, il MIMS ha ribadito che il quarto periodo del comma 1 dell’art. 59 del Codice è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n. 120/2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. Il termine è stato differito dall’articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108/2021.

Pertanto, fino al 30 giugno 2023 è possibile ricorrere all‘affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, senza dover motivare in ordine alla sussistenza di presupposti tecnici ed oggettivi e che le fattispecie contemplate all’art. 59 co. 1 bis, non costituiscono l’unica ipotesi in cui è possibile ricorrere al c.d. appalto integrato.

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