25/05/2022 – La Stazione Appaltante ha l’onere di determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste anche in caso di omissione di uno o più livelli

Omissione livelli di progettazione e compenso professionisti, interviene ANAC.

L’argomento era già stato affrontato nella delibera ANAC n. 26 del 19 gennaio 2022, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva ricordato i fondamenti dell’art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici, inerente i Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori e per i servizi.

Oggi, il tema dell’articolazione della progettazione secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, viene ripreso con il Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2022, che fornisce indicazioni in merito al calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016

Il documento è stato redatto a seguito della rilevazione, da parte dell’Autorità, di alcune criticità in relazione alla determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso in cui la stazione appaltante abbia omesso uno dei livelli. Proprio nella volontà di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni normative e favorire l’adozione di pratiche corrette, l’Autorità ha ricordato che:

  • il comma 1 dell’art. 23 del codice dei contratti pubblici prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici:
    • progetto di fattibilità tecnica ed economica;
    • progetto definitivo;
    • progetto esecutivo.
  • Il comma 4 stabilisce che la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indichi le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.

È consentita l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Si tratta di una questione di grande attualità, alla luce del DDL delega n. 2330 in materia di contratti pubblici, che prevede tra i principi e criteri direttivi la «significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell’attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

Per questo motivo ANAC ha ritenuto opportuno intervenire, per evitare alle SA di commettere errori od omissioni nella determinazione dell’importo base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

A tal fine, l’Autorità ha precisato che, come disposto dalle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», parte III, punto 2, l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura va definito facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, e che la SA è obbligata a riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, con il divieto, nel rispetto del principio dell’equo compenso, di richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle che sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.

Quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 dell’articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. La stazione appaltante, quindi, ha l’onere di determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti.

Quindi, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi. Diversamente si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, che ha come obiettivo garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione.

La fusione dei livelli progettuali non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Questo perché le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali per cui non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale.

Infine, nel Comunicato viene precisato che nel calcolo dell’importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare che alcune particolari prestazioni potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive. In tali casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella.

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