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Provvedimento del direttore dell’AdE del 27 aprile 2022.

Aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante l’emergenza Covid-19: regole e autodichiarazione

Oggetto: Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici

 Provvedimento – pdf

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate in data  27 aprile 2022 in attuazione del decreto MEF dell’11 dicembre 2021, che  approva lo schema di autodichiarazione e definisce le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali, da inviare al Fisco da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19.

L’autodichiarazione con la quale si attesta che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non supera  i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e che sono state rispettate le varie condizioni previsted, deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. 

In particolare:

  • l’AdE rende disponibili ai Comuni, tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici,
  • le specifiche tecniche saranno rese disponibili all’interno dello stesso portale Siatelv2- Puntofisco.

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento va presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (art.1, commi da 13 a 15, del DL 41/2021, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021).

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