20/05/2022 – Se le censure sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 13/05/2022, n. 1113

Allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza.

Questo quanto ricordato dal Tar Lombardia.

La stazione appaltante eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, poiché la ricorrente non avrebbe dimostrato come un eventuale accoglimento del vizio di motivazione le consentirebbe di ottenere il bene della vita anelato.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 13/05/2022, n. 1113 , nell’accogliere il ricorso, ribadisce che:

6.5 L’eccezione non è fondata.

In giurisprudenza viene costantemente affermato che:

– allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza (si vedano, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 2.3.2018, n. 1312 e 5 marzo 2018, n. 1335; Id., sez. VI, 1.4.2016, n. 1288);

– ciò è tanto più vero nella ipotesi in cui oggetto di censura è lo stesso assetto di regole disciplinari sulla cui base si è svolta la selezione, in particolare laddove dette regole rendano scarsamente intelligibili (e quindi non criticabili) gli esiti del confronto competitivo;

– l’utilitas che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella, già evidenziata, della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. sentenza Puligienica, Corte di giustizia Ue, grande sezione, 5 aprile 2016, C-689/13).

Questi principi si attagliano al caso di specie in cui viene proposta una censura di difetto di motivazione dei punteggi numerici attribuiti all’offerta tecnica che mira alla caducazione dell’intera procedura di gara: non può quindi ritenersi che fosse onere della ……… s.p.a. fornire alcuna dimostrazione della spettanza dell’aggiudicazione né dell’irragionevolezza di una valutazione che, nella prospettazione della ricorrente, è incomprensibile.

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