Print Friendly, PDF & Email

Degli illeciti del Comune non risponde il sindaco qualora esista una struttura burocratica preposta allo svolgimento dell’attività con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Lo afferma la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 19751/2022.

Il caso 

Si verte su una ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un sindaco per inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico. Sia il tribunale che la corte d’appello hanno imputato la responsabilità al primo cittadino e non al dirigente, rilevando che per affermare l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo occorre una prova rigorosa su specifiche condizioni e presupposti.

….

Il sindaco ricorre in Cassazione

……

Le responsabilità 

La Suprema Corte giudica fondato il motivo, sulla base del principio secondo cui, negli enti locali, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo connesse alla violazione delle norme sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni e in correlazione alle rispettive attribuzioni. Per cui non si può automaticamente ascrivere al sindaco, anche se di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell’ambito di attività dell’ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. La responsabilità dell’organo politico è in tal caso configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo.

Spetta quindi al giudice verificare in concreto se i poteri decisionali sono stati validamente attribuiti agli organi burocratici. Da qui il principio di diritto: nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto a indagare – anche d’ufficio – sulla circostanza che l’illecito sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell’ente.

Torna in alto