20/07/2022 – Ancora contrasti interpretativi sulla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori delle società pubbliche partecipate

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO 

Pur prendendo atto che la mancata adozione dell’atteso “decreto fasce” e la conseguente “ultra vigenza” di norme transitorie che nelle intenzioni del legislatore dovevano avere una obbligatoria ma limitata applicazione temporale ha prodotto l’effetto di consolidare un regime transitorio da cui scaturiscono compensi riconoscibili non adeguati alla situazione attuale, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna ha escluso con il parere n. 124/2022 la possibilità di adeguare in aumento il compenso spettante agli organi di amministrazione delle società in house nel caso in cui la spesa sostenuta nel 2013 per questa specifica finalità appaia talmente irrisoria da risultare del tutto inidonea a fungere da base per il calcolo del limite di spesa introdotto dalla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012.

Il Collegio ritiene infatti che tale problematica possa essere risolta solo con l’emanazione del nominato decreto o con un intervento diretto del legislatore e non per effetto di una pronuncia interpretativa del giudice contabile sulla norma in argomento, considerata la natura e il chiaro tenore letterale della stessa. Diversamente, si legge nel parere, l’attività che il giudice contabile andrebbe a compiere in questa sede (in relazione al caso “spesa sostenuta nel 2013 oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica”) sembra essere non tanto quella di colmare una lacuna normativa (come si ritiene abbia legittimamente fatto il giudice contabile con riferimento all’ipotesi di assenza di compensi per l’anno 2013) ma piuttosto quella di sostituire (o quanto meno privare di effetti) una norma esistente e puntuale, dimostratasi nel tempo inadeguata a causa della non prevista considerevole “ultravigenza” della stessa realizzatasi nel  tempo, con una diversa norma che, seppure ancorata a parametri di ragionevolezza e buon andamento, si rivelerebbe una creazione del giudice contabile.

La Sezione sarda non condivide quindi l’orientamento espresso in passato dalla Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia (cfr. deliberazione n. 15/2020/PAR), secondo il  quale, nell’ipotesi di valore del costo sostenuto nel 2013 “talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, soprattutto se si abbia in considerazione la necessità di garantire un proficuo e professionalmente adeguato funzionamento degli organi societari”, “a ben vedere, quindi, l’ipotesi interpretativa da esplorare finisce per partire dai medesimi presupposti, sia nel caso di una società dall’oggetto sociale e dalla governance talmente modificati da farla considerare come un soggetto nuovo, sia nel caso della continuazione dell’attività da parte del soggetto societario precedente, perché in questo ultimo caso mancherebbe il parametro di riferimento 2013 e non vi sarebbe nemmeno, secondo quanto riferito dall’amministrazione richiedente, la possibilità di individuarne  uno  in  altri  esercizi” e “in conclusione, a fronte della sostanziale impossibilità di applicazione del comma 4 dell’art. 4 del DL 95/2012 nel caso prospettato e della necessità di dare attuazione al progetto societario stabilito dal Legislatore regionale, risulta, quindi, necessario che l’amministrazione si autolimiti, determinando, in base a canoni di ragionevolezza che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa, dei valori di compenso che, anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi adeguati alla luce di un’ottica di contenimento”.

Sul punto, lo ricordiamo, si era espresso nel 2021 anche l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, affermando che:

a) a norma dell’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il vincolo di cui all’art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 è esteso a tutte le società a controllo pubblico di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del medesimo d.lgs. 175/2016;

b) considerata la natura transitoria dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 e al fine di neutralizzare eventuali anomalie operative connesse alla intrinseca caducità della disposizione e alle specificità del caso concreto, potrebbe essere considerato dall’amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (quali, ad es., la assoluta non significatività del dato relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società, sì da renderla non assimilabile né paragonabile, strutturalmente e qualitativamente, alla configurazione del 2013) di discostarsi dal dato del 2013 per fare riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività e omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell’80% prevista dall’art. 4, comma 4, d.l. 95/2012; ovvero, in caso di indisponibilità del dato relativo al 2013 (per essere la società costituita successivamente) di considerare la possibilità di procedere autonomamente all’individuazione del tetto di spesa, secondo un criterio di stretta necessità;

c) resterebbe fermo l’obbligo per l’amministrazione controllante, nel procedere nel senso chiarito alla lett. b) che precede, di assicurare che la riduzione operata nell’ambito di un’applicazione flessibile dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016, sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240mila fissata dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016;

d) il compenso così determinato andrebbe comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016”.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto