23/06/2022 – Rapporti fra il controllo giudiziario favorevolmente conclusosi ed il successivo procedimento di aggiornamento dell’informativa antimafia

Informativa antimafia – Controllo giudiziario – Esito favorevole – Riflessi sul successivo procedimento di aggiornamento dell’informativa antimafia

La conclusione favorevole del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 non è di per sé ostativo a che il Prefetto, in sede di aggiornamento dell’informativa ai sensi dell’art. 86, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 159/2011, possa confermare l’informativa antimafia disposta antecedentemente alla sottoposizione al controllo. (1)

Nel procedere all’aggiornamento, il Prefetto deve individuare, dandone puntualmente conto in motivazione, quali siano i fatti, anche verificatisi nel periodo di durata del controllo stesso, da cui desumere il persistente rischio di infiltrazioni mafiose e ponderare la rilevanza di questi fatti con il percorso compiuto dall’imprenditore nel periodo di controllo, con la sua storia e con le ragioni che hanno motivato l’informativa antimafia originaria emessa a suo carico. (2) 

Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2022, n. 4912 – Pres. Corradino, Est. Veltri

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