23/06/2022 – Incostituzionale la norma che sospende il lavoratore con la sola iscrizione nel registro degli indagati

Corte Costituzionale, sentenza 152 dep 17 giugno 2022

Con ordinanza del 10 novembre 2020 (reg. ord. n. 88 del 2021), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica», nella parte in cui prevede che il requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto legislativo, è assicurato dall’organismo di controllo e certificazione per l’agroalimentare e l’ambiente, avvalendosi di collaboratori o dipendenti addetti all’attività di controllo e certificazione che, tra l’altro, non debbono «essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale»

 

La Corte Costituzionale quindi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso».

 

 

 

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