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Secondo il TAR, il piano di attuazione va presentato già in fase di gara e non è rilevante ai fini della valutazione.

L’inserimento di informazioni sui costi della manodopera legati al piano di attuazione della clausola sociale non viola il principio di segretezza dell’offerta economica. A confermarlo è il TAR Toscana, con la sentenza n. 612/2022, a seguito del ricorso presentato da un operatore, finalizzato all’annullamento dell’aggiudicazione di un servizio nei confronti di un altro concorrente.

Secondo l’impresa ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe inserito elementi del costo della manodopera (e quindi propri dell’offerta economica) all’interno della busta relativa alla documentazione tecnica, condizionando così le valutazioni della commissione nell’attribuzione del punteggio, in violazione del principio di segretezza delle offerte, delle Linee Guida dell’Anac n. 13, della par condicio competitorum e dell’art. 30 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il TAR non è stato dell stesso avviso: come spiega il giudice amministrativo, il Disciplinare di gara ha richiesto espressamente la presentazione di uno specifico progetto di riassorbimento del personale, in attuazione della clausola sociale indicata nella lex specialis e nella documentazione di gara, redatto sulla base della “scheda inquadramento personale dell’appaltatore uscente per formulare progetto di riassorbimento”.

In questo senso sono anche le Linee guida dell’ANAC n. 13 del 2019, laddove richiedono che il progetto di riassorbimento del personale, in servizio presso l’appaltatore uscente, deve contenere le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Di conseguenza, l’appaltatore, nel progetto di riassorbimento, non poteva che evidenziare i parametri caratteristici, con l’obiettivo di formulare un’ipotesi di eventuale riassorbimento che tenesse conto delle qualifiche del personale, del relativo inquadramento e del trattamento economico assicurato.

Inoltre, il TAR ha sottolineato che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e le relative regole operative trovano applicazione nei soli casi in cui sussiste effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto quando siano presenti elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta).

Nel caso in esame, invece, l’aggiudicataria si è limitata ad adempiere ad una disposizione della lex specialis, inserendo solo aspetti marginali di contenuto tecnico economico che, in quanto tali, non potevano costituire un’anticipazione di elementi dell’offerta economica di gara.

Il TAR ha quindi respinto il ricorso: il divieto di commistione tra le componenti dell’offerta non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto; né può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’assenza di una precisa norma di legge che impedisca l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia in via espressa ed inequivocabile contenuto nella disciplina di gara.

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