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Sintesi/Massima 

In materia di permessi retribuiti, art. 79 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, trova applicazione l’interpretazione dinamica del concetto di popolazione, che tiene conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.

Testo 

Si chiede di conoscere l’orientamento di questo Ministero in merito alla individuazione del parametro al quale far riferimento per individuare la soglia dei 15.000 abitanti ai fini del riconoscimento dei permessi, di cui all’art. 79 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in favore dei presidenti dei gruppi consiliari. Al riguardo, con nota prot.n. 1687 del 20.01.2022, si è osservato quanto segue. Si premette che il citato decreto legislativo n. 267/2000, contiene due disposizioni che fanno riferimento alla nozione di  “popolazione residente”. In particolare all’art. 37, comma 4 il legislatore ha espressamente previsto un parametro cronologicamente definito, e cioè: “La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale”.

Pertanto, in base a tale norma, il numero legale della popolazione residente da assumere a parametro di riferimento ai fini della determinazione della composizione dei consigli comunali e provinciali è quello accertato sulla base delle risultanze dell’ultimo censimento effettuato dall’ISTAT. Il successivo art. 156 dispone invece che le previsioni del testo unico degli enti locali, o di altre leggi e regolamenti relativi all’attribuzione di contributi erariali o alla disciplina sul dissesto finanziario, che facciano riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, vanno interpretate come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province e i comuni, secondo i dati dell’Istat. La giurisprudenza contabile, dal canto suo, si è espressa, con orientamento costante, in ordine al parametro utilizzabile per il calcolo della popolazione residente con riferimento al calcolo della indennità di funzione. Sul punto, deve preliminarmente richiamarsi la pronuncia della Sezione delle Autonomie (Delibera n.7/2010) secondo la quale “…sia l’art. 37 comma 4 che l’art. 156 comma 2 del d.lgs. 267/2000 prevedono una suddivisione per dimensioni demografiche degli enti locali, facendo però riferimento a parametri differenti. Infatti, mentre l’art. 156 comma 2 la popolazione da considerarsi è quella residente accertata dall’ISTAT alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, per l’art. 37 comma 4 il criterio da applicarsi è quello della popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”….in riferimento proprio alla articolazione delle indennità in oggetto, da rapportarsi alle dimensioni demografiche degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione ….opta per una soluzione che tende a rapportare l’indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento. E’ stato osservato che il criterio dinamico dei dati ISTAT del penultimo esercizio precedente fissato dall’art. 156 del Tuel, rispetto a quello statico indicato dall’art. 37 ai fini della composizione degli organi di governo, appare maggiormente rispondente alle finalità cui i controlli sono deputati (cfr. Corte dei conti sezione regionale Piemonte 94/2018, Corte dei conti sezione regionale Abruzzo n. 110/2018, Corte dei conti, sezione regionale Emilia Romagna, deliberazione n. 58 del 2021). La magistratura contabile, dunque, statuisce che, all’art. 156, il TUOEL fissa un criterio ermeneutico generale nel punto in cui sancisce che la popolazione vada individuata in modo dinamico facendo riferimento agli aggiornamenti statistici più recenti. Ciò posto, nel richiamare anche un precedente parere di questo Dipartimento (n. 4559 del 2021) e in linea con le sopra richiamate pronunce della Corte dei Conti, si esprime l’avviso che in materia di permessi retribuiti trovi applicazione l’interpretazione dinamica del concetto di popolazione, che tiene conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.

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