26/08/2022 – Differenza tra conflitto d’interessi attuale o tipizzato e conflitto d’interessi potenziale. Pronuncia del Consiglio di Stato.

In particolare, la Sezione consultiva per gli atti normativi ha evidenziato come “occorra distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 citato; dall’altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le “gravi ragioni di convenienza” di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 c.p.c.)” ed ha nel prosieguo precisato che “rilevano sia palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali, perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che potrebbero derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio.”.

Le situazioni di “potenziale conflitto” sono identificate in primo luogo, in quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato. A queste vengono aggiunte “quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (donde la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza)”.

A completamento di quanto sopra, vanno menzionate le Linee Guida Anac n. 15 del 15 giugno 2019, le quali definiscono il conflitto di interesse come “la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara”.

Dal punto di vista soggettivo è poi significativo che già l’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 ponga in alternativa, tra il personale della stazione appaltante, quello che “interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni” e quello che “può influenzarne, in qualsiasi modo il risultato”.

L’interpretazione letterale – avallata sia dal detto parere del Consiglio di Stato che dalle Linee Guida Anac – induce ad escludere che si tratti di un’endiadi.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389

 

 

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