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Il vincolo che impone almeno il 50% di ingressi dall’esterno va calcolato per singolo livello

La riserva del 50% di assunzioni dall’esterno (Dl 80/2021) opera per ogni categoria. Se si utilizzano contemporaneamente le regole per le progressioni verticali dettate dal Dl 80/2021 e quelle del Dlgs 75/2017, norma valida fino al 31 dicembre, non si può superare in ogni caso il tetto del 50% dei posti disponibili per le assunzioni. Le procedure di progressione verticale sono immediatamente utilizzabili e il rinvio alla disciplina da parte dei contratti non è ostativo.

Sono le indicazioni dell’articolato parere della Funzione pubblica n. 12094/2022. Il documento è innovativo nella parte in cui impone a tutte le Pa di operare la riserva della metà dei posti per l’accesso dall’esterno non per il totale delle assunzioni, ma per ogni singola categoria.

Questa lettura, ancorchè rispettosa dei principi della Corte Costituzionale, non tiene conto del fatto che il Dl 80, a differenza della legge Madia, non prevede che la riserva debba maturare per singole categorie. È comunque un punto di riferimento per i singoli enti.

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Per il parere la riserva del 50% per l’accesso dall’esterno opera per singole categorie. La Funzione Pubblica giunge a questa conclusione in base ai principi dell’ordinamento e della giurisprudenza costituzionale sulla preferenza per il concorso pubblico e per prevenire i possibili aggiramenti, come la scelta di assumere dall’esterno per le categorie più basse ed effettuare le progressioni verticali per i posti più elevati.

Queste disposizioni sono da considerare immediatamente applicabili e il rinvio alle norme contrattuali non è di impedimento, visto che con il contratto nazionale si potrà solo ampliare la partecipazione per una fase transitoria, nelle amministrazioni statali fino al 2024, a coloro che non sono in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, ma hanno maturato una anzianità di almeno cinque anni.

 

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