26/03/2021 – Verifica facoltativa e obbligatoria della anomalia dell’offerta presentata in sede di gara pubblica

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerte anomale – Verifica della anomalia – Verifica facoltativa e obbligatoria – Distinzione. 

    La cd. verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta presentata in sede di gara pubblica, di cui al comma 6, ultima parte, dell’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 configura una potestà ampiamente discrezionale, che prescinde “dall’uso di particolari forme sacramentali”, salva la necessità della “individuazione espressa degli indicatori che – in assenza della condizione di superamento dei 4/5 di entrambe le componenti tecnica ed economica dell’offerta predeterminata legislativamente per la verifica di anomalia – facciano ritenere l’opportunità di procedere alla suddetta verifica; pertanto la verifica facoltativa, a differenza di quella obbligatoria, quella è caratterizzata da una più ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che si estende anche all’an della verifica stessa (1). 

(1) Ha premesso la Sezione che ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell’attivazione della verifica cd. obbligatoria di anomalia (nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa), è necessario che sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Quindi, se i punti relativi al solo prezzo non sono pari o superiori a tale limite, non può essere attivata la verifica obbligatoria. Tuttavia, poiché la norma in esame richiama il successivo comma 6, che prevede la verifica cd. facoltativa di anomalia, può essere ciò nondimeno attivata tale seconda fattispecie di verifica.

Ha aggiunto la Sezione che in sede di sub-procedimento di verifica di anomalia, il concorrente deve fornire nelle giustifiche una puntuale indicazione degli oneri aziendali di sicurezza, parametrati alla specificità dell’organizzazione produttiva dell’impresa e alla tipologia di offerta presentata. Occorre infatti necessariamente distinguere, nelle procedure di evidenza pubblica, gli oneri di sicurezza per le interferenze, la cui misura va predeterminata dalla stazione appaltante, dagli oneri di sicurezza da rischio specifico, cd. interni o aziendali, la cui quantificazione spetta necessariamente ad ogni concorrente in rapporto alla sua offerta economica e deve essere effettuata in maniera specifica e puntuale, non essendo a tal fine sufficiente un calcolo degli stessi effettuato in modo generico, non analitico e in via meramente presuntiva attraverso una formula matematica che li rapporta ad una percentuale delle spese generali.

La verifica di anomalia può essere condotta dal RUP senza il supporto della commissione. Pur in mancanza di specifica attribuzione di competenza in relazione alla gestione del subprocedimento di anomalia (che viene affidata dall’art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 alla “stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni), la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio per cui nelle gare di appalto spetta al RUP, quale dominus della gara, la competenza nel sub-procedimento di verifica di anomalia.

Ha infine ricordato la Sezione che l’art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 ha previsto che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione delle spiegazioni”, eliminando dunque l’obbligo di contraddittorio orale, previsto dal previgente art. 88, d.lgs. n. 163 del 2006 e individuando una struttura monofasica e semplificata del procedimento; nella sostanza, una ulteriore fase di confronto procedimentale dopo la presentazione delle giustificazioni non è più prevista come obbligatoria e la stazione appaltante non è più tenuta alla richiesta di ulteriori chiarimenti o a un’audizione. 

Tar Salerno, sez. I, 16 marzo 2021, n. 697 – Pres. Pasanisi, Est. Saporito

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