26/03/2021 – Sono costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della L.r. Sicilia n. 19/2019, sui trattamenti previdenziali e i vitalizi del Presidente della Regione, dei Consiglieri degli Assessori regionali

Corte Costituzionale, 23/3/2021 n. 44

 

Sono costituzionalmente illegittimi il c 12 dell’art. 1, della l. della r. Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), limitatamente alle parole “per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” ed il c.13, della medesima legge reg. n. 19/2019, limitatamente alle parole “, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12”, in quanto introducono una non consentita limitazione temporale all’operatività del meccanismo di riduzione dei vitalizi già maturati. Non compete infatti ad una legge regionale declinare nelle forme di una riduzione di durata temporanea il ricalcolo imposto a regime dai principi fondamentali della normativa statale.

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