11/03/2021 – Per il TAR Bologna la naturopatia non è assimilabile ad attività di estetica e quindi non è assoggettata al regime autorizzatorio.

L’attività di naturopata svolta  presso  una erboristeria non è assoggettata al regime autorizzatorio, non essendo assimilabile ad attività di estetica.

Ha ricordato la sentenza che le attività di estetista (definite dall’art. 1, l. n. 1 del 1990) non sono assimilabili a quelle che comportano l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico da ritenersi diversamente dalle prime non regolamentate e completamente liberalizzate. Il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata, non esistendo un albo o scuole di formazione legalmente riconosciute, potendo comunque operare nei centri estetici o termali, nei centri fitness o come nel caso di specie nelle erboristerie.  

Ha chiarito la sentenza che nel caso sottoposto al Tar l’ispezione effettuata dalla polizia municipale assunta a presupposto dall’impugnata ordinanza non ha evidenziato la presenza di messaggi pubblicitari e/o strumenti volti all’esercizio dell’attività di estetista bensì della pratica di riflessologia plantare, di massaggi orientali, linfodrenaggio ecc. tutte volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.

TAR Bologna, Sez. II, sent. del 4 marzo 2021, n. 207.

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