24/03/2021 – Corte dei Conti Campania, del. 25/2021 – Ripiano disavanzo azienda speciale

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ripianare il disavanzo di un’azienda speciale e se la titolarità della farmacia, intestata all’azienda speciale, in caso di liquidazione, possa concorrere nella massa attiva della liquidazione.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 25/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio 2021, hanno ritenuto il secondo quesito inammissibile, rinviando espressamente alla propria deliberazione 162/2018 (Corte conti, sez. contr. Campania, del. 162/2018).

Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte ha chiarito che il disavanzo e il soccorso finanziario da parte dell’ente locale si giustificano solo nel rispetto di tre condizioni:

  1. il patrimonio netto dell’azienda speciale non sia in grado di riassorbire un eventuale disavanzo nei “limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”;
  2. che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 TUEL, da intendersi, ribadisce la Corte, come equilibrio economico tra costi e ricavi nella sua dimensione statica (a consuntivo) e dinamica (attraverso la verifica costante, a preventivo ed anche in corso di gestione, dell’effettività di tali condizioni con obbligo di ripristino del disallineamento con adeguate misure). L’ente locale è tenuto ad imporre la copertura in sede programmatica e, dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso di gestione, anche in sede consuntiva, con l’obbligo di isolare immediatamente le cause e correggere lo scostamento, attuale e prospettico. Il disavanzo, quindi, può manifestarsi in costanza di “pareggio” ed essere occasione del suo effettivo rispetto;
  3. che il disavanzo derivi da fatti di gestione.

I magistrati contabili della Campania, nella deliberazione in commento, hanno specificato che non si può escludere, in astratto, che il “pareggio” sostanziale sia stato rispettato e che quindi il disavanzo sia “nuovo”, se il disavanzo stesso è collegato a fatti di gestione “nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate inefficaci o inadeguate o che comunque sono il risultato della fisiologica imprevedibilità del business, oppure che, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute, sono “certi” (contabilmente accertati) solo nell’ultimo esercizio.

Per tale ragione, la delibera di riconoscimento del disavanzo deve essere adeguatamente motivata e non può consistere in una mera presa in carico di un debito di organizzazione (il disavanzo) di un soggetto che ha una propria e distinta autonomia patrimoniale.

 

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CC 25-2021 Campania

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