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Diritto di difesa garantito al dipendente licenziato se l’istruttoria continua dopo averlo ascoltato

di Vincenzo Giannotti

QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 264/2019

“Il dipendente colpito da una misura disciplinare espulsiva non può addurre la nullità del procedimento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare o per violazione del proprio diritto a difesa nel caso in cui l’ente abbia continuato l’istruttoria, successivamente alla sua audizione, senza un nuovo contradditorio. La Cassazione (sentenza n. 264/2019) ha, infatti, giudicato irrilevante l’affissione o pubblicazione del codice disciplinare, trattandosi di violazione che nel licenziamento trascende il minimo etico rendendo inutile la conoscenza, da parte del dipendente, del codice disciplinare, né sussiste nell’ordinamento giuridico alcuna norma che vieti, al datore di lavoro pubblico, di poter effettuare, anche dopo l’audizione del dipendente a difesa, l’integrazione alla propria istruttoria.”

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